Cassazione Civile, Sentenza n. 22982/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Niccoli impugnava la sentenza della Corte d'appello che, pur ritenendo il recesso dell'agente determinato da inadempimenti della preponente, aveva negato il diritto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c. sostenendo l'assenza di "sostanziali vantaggi" residuati per la società. Il ricorrente censurava in particolare la valutazione sulla gravità degli inadempimenti della preponente e la collocazione a suo carico dell'onere probatorio circa l'esistenza di un aumento duraturo della clientela/fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (quello principale di Niccoli e il ricorso incidentale di AMC). Sul punto decisivo ha confermato che il diritto all'indennità ex art. 1751 c.c. richiede, oltre la cessazione del rapporto imputabile alla preponente, la persistenza di "sostanziali vantaggi" per la preponente derivanti dall'attività dell'agente; l'onere di allegazione e di prova di tale persistenza grava sulla parte che domanda l'indennità. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o non fondati i diversi profili di censura processuale e di diritto sollevati da AMC (tra cui l'allegata nullità di clausole AEC) per difetti di specificazione o di rilevanza; ha compensato le spese tra le parti e rilevato l'obbligo, ove dovuto, dell'ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1751 cod. civ.
La Corte ha confermato che il diritto all'indennità di cessazione del rapporto richiede, oltre la cessazione imputabile alla preponente, la persistenza di "sostanziali vantaggi" per la preponente derivanti dall'attività dell'agente; l'onere di allegazione e prova di tali vantaggi grava sulla parte che domanda l'indennità (qui, l'agente).
art. 1750 cod. civ.
Richiamato nel corpo decisionale per ricordare che il contratto di agenzia a tempo indeterminato consente il recesso con preavviso; disciplina il meccanismo del recesso nel rapporto di agenzia.
art. 2119 cod. civ.
Rilevante in tema di giusta causa per la cessazione del rapporto e degli effetti sull'indennità di preavviso; la Corte ha rilevato che le statuizioni relative a tale profilo non erano più impugnate e quindi divenute definitive.
art. 1453 cod. civ.
Norma sui contratti a prestazioni corrispettive invocata da AMC: la Corte ha però ritenuto la disciplina non pertinente al thema decidendum del recesso dell'agente per il caso concreto, essendo pacifico il recesso esercitato dall'agente ai sensi dell'art. 1750.
art. 1455 cod. civ.
Richiamata insieme all'art. 1453 ma giudicata non pertinente alla specifica controversia sul recesso dell'agente.
art. 1418 cod. civ.
Invocata rispetto alla denuncia di nullità di clausole dell'AEC; la Corte ha ritenuto la relativa censura formulata in modo inidoneo e quindi inammissibile.
art. 1419, comma 2, cod. civ.
Richiamata in connessione con la domanda di nullità contrattuale; la Corte ha escluso la fondatezza procedurale della doglianza per carenza di specificazione.
art. 1564 cod. civ.
Richiamato dalla difesa incidentale come parametro per valutare la gravità dell'inadempimento nei rapporti di durata; la Corte ha però ritenuto che la regolamentazione specifica del recesso nel contratto di agenzia prevale nella valutazione del caso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Norma processuale citata in relazione al vizio motivazionale: la corte ha applicato i criteri restrittivi sul tema dell'omesso esame di fatto decisivo, richiedendo specificità e prova documentale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato relativamente al requisito di trascrizione dei documenti invocati nella doglianza per cassazione; la mancata trascrizione ha reso inammissibile qualche censura.
art. 112 c.p.c.
Richiesto dalla giurisprudenza per dedurre l'omessa pronunzia: la Corte ha ricordato che la doglianza deve essere stata formulata inequivocabilmente e provata nei relativi atti di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo da parte dei ricorrenti.
Accordo economico collettivo (AEC), art. 2 e art. 10
Norme contrattuali collettive richiamate dalle parti (art. 2 sulla modifica provvigionale; art.10 in tema di indennità di clientela). La Corte ha valutato la loro incidenza contrattuale ma ha escluso che la mera possibilità di modifiche provvigionali o dispositivi contrattuali annulli la valutazione sull'imputabilità del recesso e sulla persistenza dei vantaggi per la preponente.
Massime di principio
- Per ottenere l'indennità ex art. 1751 c.c. l'agente deve dimostrare che, alla cessazione del rapporto imputabile alla preponente, permangono per la preponente "sostanziali vantaggi" derivanti dalla sua attività (clienti nuovi o incremento durevole del fatturato).
- L'onere probatorio in tema di persistenza dei "sostanziali vantaggi" grava sulla parte che domanda l'indennità; dunque, in pratica, l'agente che chiede il pagamento deve allegare e provare tali elementi.
- La qualificazione del recesso (se dovuto a circostanze attribuibili alla preponente o a giusta causa dell'agente) incide separatamente sul diritto alle diverse indennità (preavviso, indennità di cessazione, indennità contrattuali), e va valutata nel suo insieme fattuale.
- Le doglianze di nullità contrattuale o di omesso esame devono essere formulate con precisione, provate e documentate in sede di merito; in cassazione non è ammesso il rinvio generico agli atti.
- La disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive (artt. 1453, 1455, 1564) non sopprime la specificità delle regole del contratto di agenzia (artt. 1750-1751), che vanno applicate al caso concreto.
- Se entrambe le parti perdono in parte nelle impugnazioni, la compensazione delle spese è possibile; inoltre il versamento di eventuali contributi unificati aggiuntivi può essere disposto quando previsti dalle norme processuali.
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