Sentenza n. 677/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) provvedimento prot. n. 0007122 del 29 gennaio 2025, pronunciato nei confronti di BAJAMAR S.R.L. dalla Questura della Provincia di Latina, notificato in pari data al sig. Roberto Sorrenti quale amministratore unico della società, che ha decretato “la sospensione della licenza della somministrazione di alimenti e bevande relativa al pubblico esercizio ad insegna BAJAMAR, sito in Formia (LT), via Lungomare Città di Ferrara n. 9/13 per giorni 15 (QUINDICI) a decorrere dal 1° giorno successivo alla data della notifica, con conseguente CHIUSURA della struttura medesima per analogo periodo”; b) di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, con chiusura del pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 100 t.u.l.p.s.
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui la Questura, a seguito di una rissa verificatasi nella notte di Capodanno all'interno del locale, ha sospeso per quindici giorni la licenza di somministrazione e disposto la chiusura dell'esercizio. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 100 t.u.l.p.s., eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia sostanziale, violazione dei principi di correttezza e buon andamento, sostenendo che il personale avrebbe immediatamente interrotto la serata e allertato le forze dell'ordine e contestando che nel locale si svolgesse un'attività di pubblico spettacolo o ballo soggetta a licenza ex art. 68 t.u.l.p.s. In via subordinata ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità e l'ingiustizia manifesta, assumendo la sproporzione della durata della sospensione. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 100 t.u.l.p.s. attribuisca al Questore un'ampia discrezionalità nell'adottare misure preventive a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o manifesta sproporzione. La sospensione ha natura preventiva e non sanzionatoria, sicché non richiede l'accertamento di una responsabilità del gestore. Nel caso concreto, la documentazione amministrativa ha dimostrato che le prime segnalazioni erano state effettuate da avventori e che le chiamate dei dipendenti erano intervenute soltanto 40-50 minuti dopo l'inizio della rissa; che la rissa era grave e si era verificata in presenza di oltre 200 persone; e che i fatti si erano svolti nella parte del locale adibita a sala da ballo, pur in assenza della licenza ex art. 68 t.u.l.p.s. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la misura sia nell'an sia nel quantum, senza travisamento dei fatti né manifesta irragionevolezza o sproporzione. La società è stata condannata al pagamento di € 3.000, oltre oneri e accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 100 t.u.l.p.s.
oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata
La disposizione conferisce al Questore un'ampia discrezionalità nell'adozione di una misura preventiva a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Il sindacato giurisdizionale è limitato al travisamento dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza e alla manifesta sproporzione. La misura non ha natura sanzionatoria e non presuppone l'accertamento della responsabilità del gestore.
art. 68 t.u.l.p.s.
La carenza della licenza per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento è stata valorizzata dal giudice quale elemento del quadro fattuale posto a fondamento della misura, poiché la rissa si è svolta nella parte del locale adibita a sala da ballo.
Massime di principio
- La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 t.u.l.p.s. è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; pertanto può essere adottata senza l'accertamento di una responsabilità del titolare o del gestore dell'esercizio.
- L'esercizio del potere di sospensione ex art. 100 t.u.l.p.s. implica un'ampia discrezionalità amministrativa e può essere annullato dal giudice soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o manifesta sproporzione.
- Ai fini della legittimità della sospensione ex art. 100 t.u.l.p.s. è sufficiente una motivazione che indichi i fatti e gli elementi dai quali emerga una situazione obiettiva di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
- Nella valutazione della legittimità della misura preventiva possono assumere rilievo la gravità dei disordini, il numero delle persone presenti, il ritardo nell'allertamento delle forze dell'ordine e lo svolgimento di attività di intrattenimento prive del necessario titolo abilitativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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