Sentenza del 15/11/2021 n. 34391 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato un avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità relativo al 2005 notificato alla S.S. Lazio. L'ente sosteneva che, malgrado la società sportiva avesse affidato a terzi (Società Sport +) la gestione dell'attività pubblicitaria nello Stadio Olimpico, la Lazio rimaneva soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perché "dispone" del mezzo pubblicitario; la CTR aveva invece ritenuto che l'affidamento a terzi esonerasse la società dalla responsabilità principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della S.S. Lazio. Ha affermato il principio secondo cui il termine ampio "dispone" dell'art. 6, comma 1, comprende anche la disponibilità mediata/contrattuale: il proprietario o chi dispone del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo dell'imposta anche se affida la gestione a un intermediario; le parti (società sportiva e gestore) sono responsabili in via solidale. Le spese del merito sono compensate, mentre la S.S. Lazio è condannata a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità (Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie, accessori di legge e Euro 200,00 per esborsi).
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il termine "dispone" va inteso in senso ampio: include sia diritti reali sia diritti personali di godimento e anche disponibilità mediata/contrattuale; pertanto chi dispone del mezzo pubblicitario è soggetto passivo principale anche se ha affidato la gestione a terzi; i produttori/venditori/fornitori sono obbligati solidalmente.
Cass. 13 marzo 2015, n. 5039
Precedente applicazione del principio in una fattispecie analoga: la società sportiva resta soggetto passivo per le esposizioni pubblicitarie nello stadio anche se la gestione era stata affidata a società terze; affermata la responsabilità solidale.
Cass. 18 novembre 2009, n. 24307
Giurisprudenza che riconosce che la disponibilità può derivare da diritti reali o da diritti personali di godimento ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007
Conferma dell'interpretazione ampia di "dispone" e della responsabilità solidale in materia di imposta sulla pubblicità.
Cass. 30 gennaio 2007, n. 1916
Ulteriore riferimento giurisprudenziale sul concetto di disponibilità del mezzo pubblicitario anche mediante rapporti obbligatori.
Cass., sez. trib., 1 aprile 2004, n. 6446
Precedente che ammette la nozione estesa di disponibilità ai fini dell'individuazione del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità.
Massime di principio
- Chi "dispone" del mezzo pubblicitario è soggetto passivo principale dell'imposta sulla pubblicità anche se la gestione operativa è affidata a terzi mediante contratto: la disponibilità può essere mediata e derivare da diritti personali oltre che da diritti reali.
- Chi produce, vende o fornisce i servizi/beni oggetto della pubblicità è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta insieme a chi dispone del mezzo.
- L'esternalizzazione della gestione (contratto con un intermediario) non costituisce di per sé esonero dall'obbligo tributario per il titolare o proprietario del mezzo; occorre valutare il contenuto concreto dei diritti trasferiti e chi effettivamente dispone del mezzo.
- In fase contrattuale è prudente inserire clausole specifiche (indennità, pattuizioni sul pagamento dell'imposta, dichiarazioni sulla titolarità dei diritti e sulla comunicazione agli enti locali) per ripartire rischi fiscali tra proprietario e gestore.
- Per l'Amministrazione finanziaria la notifica dell'avviso può legittimamente essere diretta al titolare della disponibilità del mezzo; il privato che si ritenga esonerato dovrà fornire prova che la disponibilità è stata trasferita in modo da escluderne la soggettività passiva.
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