Sentenza del 07/02/2018 n. 2902 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava all'I.R.C.A.C. di avere incluso nella propria contabilità generale e nella dichiarazione dei redditi i risultati della gestione di fondi regionali amministrati per finalità di sostegno alla cooperazione, nonostante tali fondi fossero destinati e distinti dal patrimonio dell'Istituto. Contestava inoltre la detrazione di ritenute per Lire 25.071.485.000, sostenendo che si trattasse di ritenute relative a interessi maturati su somme di titolarità regionale e non di ritenute d'acconto subite dall'I.R.C.A.C.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo carente e illogica la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva attribuito rilievo decisivo all'intestazione dei conti correnti e all'assenza di uno specifico obbligo di rendicontazione. La Corte ha stabilito che occorreva verificare la natura dei fondi, le loro finalità e l'eventuale esistenza di un vincolo di destinazione idoneo a creare un patrimonio separato da quello dell'I.R.C.A.C. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La questione delle ritenute è rimasta assorbita.
Norme richiamate
Legge regionale Sicilia 7 febbraio 1963, n. 12, art. 3
I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati: da un patrimonio; da un fondo di rotazione, da un fondo di garanzia, da un fondo per cauzioni e fideiussioni.
La disposizione individua fondi e mezzi finanziari apportati dalla Regione, la cui effettiva appartenenza patrimoniale deve essere valutata in relazione alla loro destinazione e alla disciplina concreta, potendo emergere un patrimonio separato da quello dell'I.R.C.A.C.
Legge regionale Sicilia 7 febbraio 1963, n. 12, art. 5
L'I.R.C.A.C. utilizza fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e loro consorzi, in forza di leggi nazionali e regionali, istituendo gestioni separate.
L'obbligo di gestione separata costituisce un elemento indicativo dell'autonomia patrimoniale e contabile dei fondi rispetto al patrimonio dell'I.R.C.A.C.; i relativi risultati non possono essere automaticamente imputati al reddito dell'Istituto.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; il motivo è stato ritenuto ammissibile perché individuava il contrasto tra la decisione impugnata e la disciplina applicabile.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e la motivazione incoerente secondo la disciplina applicabile ratione temporis; la Corte ha ritenuto carente l'analisi della natura e della destinazione dei fondi.
Massime di principio
- La mera intestazione dei conti correnti a un ente gestore non dimostra, da sola, che le somme depositate appartengano al suo patrimonio: occorre esaminare legge istitutiva, finalità, vincoli di destinazione e modalità di gestione.
- Quando un ente amministra fondi pubblici con gestione separata o vincolata, i relativi proventi e risultati non sono automaticamente imputabili al suo reddito imponibile; è necessario verificare se il fondo costituisca un patrimonio separato.
- L'assenza di un obbligo formale di rendicontazione non è decisiva per stabilire la titolarità delle somme. La titolarità deve essere ricostruita attraverso l'intero quadro normativo e sostanziale.
- Le ritenute sugli interessi possono essere detratte dal soggetto che presenta la dichiarazione solo se riferibili a redditi e somme di sua effettiva titolarità; se gli interessi appartengono a un diverso titolare, occorre valutare se la ritenuta sia a titolo d'imposta o d'acconto.
- In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare concretamente la natura dei fondi e il vincolo di destinazione, senza limitarsi a elementi formali quali l'intestazione bancaria o l'assenza di rendicontazione.
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