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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2902 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava all'I.R.C.A.C. di avere incluso nella propria contabilità generale e nella dichiarazione dei redditi i risultati della gestione di fondi regionali amministrati per finalità di sostegno alla cooperazione, nonostante tali fondi fossero destinati e distinti dal patrimonio dell'Istituto. Contestava inoltre la detrazione di ritenute per Lire 25.071.485.000, sostenendo che si trattasse di ritenute relative a interessi maturati su somme di titolarità regionale e non di ritenute d'acconto subite dall'I.R.C.A.C.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo carente e illogica la motivazione della Commissione tributaria regionale, che aveva attribuito rilievo decisivo all'intestazione dei conti correnti e all'assenza di uno specifico obbligo di rendicontazione. La Corte ha stabilito che occorreva verificare la natura dei fondi, le loro finalità e l'eventuale esistenza di un vincolo di destinazione idoneo a creare un patrimonio separato da quello dell'I.R.C.A.C. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La questione delle ritenute è rimasta assorbita.

Norme richiamate

  • Legge regionale Sicilia 7 febbraio 1963, n. 12, art. 3

    I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati: da un patrimonio; da un fondo di rotazione, da un fondo di garanzia, da un fondo per cauzioni e fideiussioni.

    La disposizione individua fondi e mezzi finanziari apportati dalla Regione, la cui effettiva appartenenza patrimoniale deve essere valutata in relazione alla loro destinazione e alla disciplina concreta, potendo emergere un patrimonio separato da quello dell'I.R.C.A.C.

  • Legge regionale Sicilia 7 febbraio 1963, n. 12, art. 5

    L'I.R.C.A.C. utilizza fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e loro consorzi, in forza di leggi nazionali e regionali, istituendo gestioni separate.

    L'obbligo di gestione separata costituisce un elemento indicativo dell'autonomia patrimoniale e contabile dei fondi rispetto al patrimonio dell'I.R.C.A.C.; i relativi risultati non possono essere automaticamente imputati al reddito dell'Istituto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; il motivo è stato ritenuto ammissibile perché individuava il contrasto tra la decisione impugnata e la disciplina applicabile.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e la motivazione incoerente secondo la disciplina applicabile ratione temporis; la Corte ha ritenuto carente l'analisi della natura e della destinazione dei fondi.

Massime di principio

  • La mera intestazione dei conti correnti a un ente gestore non dimostra, da sola, che le somme depositate appartengano al suo patrimonio: occorre esaminare legge istitutiva, finalità, vincoli di destinazione e modalità di gestione.
  • Quando un ente amministra fondi pubblici con gestione separata o vincolata, i relativi proventi e risultati non sono automaticamente imputabili al suo reddito imponibile; è necessario verificare se il fondo costituisca un patrimonio separato.
  • L'assenza di un obbligo formale di rendicontazione non è decisiva per stabilire la titolarità delle somme. La titolarità deve essere ricostruita attraverso l'intero quadro normativo e sostanziale.
  • Le ritenute sugli interessi possono essere detratte dal soggetto che presenta la dichiarazione solo se riferibili a redditi e somme di sua effettiva titolarità; se gli interessi appartengono a un diverso titolare, occorre valutare se la ritenuta sia a titolo d'imposta o d'acconto.
  • In sede di rinvio, il giudice deve riesaminare concretamente la natura dei fondi e il vincolo di destinazione, senza limitarsi a elementi formali quali l'intestazione bancaria o l'assenza di rendicontazione.

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