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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29603/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 157 e 158 c.p. per prescrizione maturata prima della decisione di secondo grado. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione: secondo la difesa, la permanenza del reato avrebbe dovuto ritenersi cessata già con il sequestro dell'area del 23 settembre 2014, perché il sequestro avrebbe privato l'agente della disponibilità del sito; in subordine, al più con la rimozione dei rottami avvenuta il 26 febbraio 2019, senza bonifica. Deduce inoltre che non poteva applicarsi una sospensione del termine prescrizionale verificatasi in un momento anteriore alla cessazione della permanenza e che, comunque, se la cessazione fosse collocata alla sentenza di primo grado, la prescrizione sarebbe maturata prima dell'appello per decorso del termine senza ulteriori atti interruttivi. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il reato contravvenzionale contestato, avente natura permanente, era cessato il 23 settembre 2014 con il sequestro preventivo dell'area, che aveva fatto venire meno la disponibilità di fatto del bene e quindi la protrazione della condotta. Da tale data è iniziata a decorrere la prescrizione, risultata ampiamente maturata prima della sentenza d'appello del 22 ottobre 2025. La Corte ha escluso la presenza di elementi per una diversa formula di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006

    la fattispecie riguarda il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi nell'ambito dell'attività di rottamazione e gestione di veicoli fuori uso; la Corte richiama la natura permanente della condotta contestata.

  • art. 157 c.p.

    disciplina il termine di prescrizione, il cui decorso viene fatto iniziare dalla cessazione della permanenza del reato.

  • art. 158 c.p.

    individua il momento iniziale del termine prescrizionale nei reati permanenti nella cessazione della permanenza.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte esclude la possibilità di proscioglimento per formula diversa dalla prescrizione, perché non emergono elementi di innocenza immediata.

  • art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006

    la contravvenzione di deposito incontrollato ha natura permanente e la permanenza cessa con smaltimento, recupero, sequestro o sentenza di primo grado in caso di contestazione aperta.

Massime di principio

  • La contravvenzione di deposito incontrollato di rifiuti ha natura permanente: la protrazione della condotta cessa quando viene meno il potere di fatto sull'area o quando interviene uno degli eventi idonei a interrompere la permanenza, tra cui il sequestro preventivo.
  • Nel reato permanente, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza; pertanto, la verifica del dies a quo deve essere compiuta con riferimento al momento in cui l'agente perde la disponibilità del bene o dell'area interessata dalla condotta.
  • Quando il sequestro preventivo sottrae all'agente la disponibilità dell'area su cui è stato realizzato il deposito incontrollato, la permanenza del reato deve ritenersi interrotta e da quel momento decorre la prescrizione.
  • Ai fini dell'applicazione della prescrizione, non rilevano sospensioni del termine collocate in un periodo anteriore alla sua decorrenza.
  • In presenza di prescrizione già maturata e in assenza di impugnazione sul merito o di elementi evidenti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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