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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22496/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'arma sequestrata con quella portata in luogo pubblico (censura della valenza probatoria della ricognizione informale e della discordanza tra descrizione testimoniale e arma sequestrata); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto (contestata la qualificazione come porto di arma clandestina, sostenendo che la prova non consente di escludere che si tratti di porto illegale di arma comune da sparo e che tale reato sarebbe prescritto); 3) violazione delle norme sul riparto di competenza tra giudice monocratico e collegiale (si sostiene che, dopo la riqualificazione in porto di arma clandestina, il giudice monocratico avrebbe dovuto rimettere il giudizio al collegiale e che la sentenza di primo grado è nulla per competenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulle prime due censure ha ritenuto infondate le doglianze: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e ragionevole sull'identificazione dell'arma e il giudizio di apprezzamento delle prove svolto in sede di gravame non è sindacabile in cassazione se non per i vizi di logicità o contraddittorietà, vizi che qui non ricorrono. Perciò è confermata la qualificazione del fatto come porto in luogo pubblico di arma clandestina e la relativa statuizione di merito (in appello la minaccia era stata dichiarata estinta per prescrizione e la pena per il reato dell'arma rideterminata a un anno e quattro mesi). Sul terzo motivo la Cassazione ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché la contestazione di incompetenza del giudice monocratico non era stata tempestivamente eccepita in primo grado né riproposta correttamente nei motivi di impugnazione, come richiesto dall'art. 33-octies cod. proc. pen. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte valuta tali censure entro i limiti della non contraddittorieta e della logicita della motivazione di merito

  • art. 215 cod. proc. pen.

    Norma sulla ricognizione di cose e persone: la sentenza osserva che la ricognizione informale e i riconoscimenti fotografici sono mezzi di prova utilizzabili e la loro attendibilita ricade sul libero convincimento del giudice, se motivato

  • art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le inosservanze relative all'attribuzione dei reati al giudice collegiale o monocratico devono essere eccepite tempestivamente in primo grado e riproposte nei motivi di impugnazione per essere valutate in grado successivo; la mancata tempestiva eccezione rende inammissibile la questione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La ricognizione informale e i riconoscimenti fatti durante le indagini possono avere valore probatorio; il loro peso dipende dalla motivazione del giudice e dalla credibilita' dei testi e non sono esclusi a priori
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove e' limitato: si interventra solo se la motivazione e' illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
  • Se l'identificazione dell'oggetto materiale (es. arma) e' contestata, la difesa deve puntare a dimostrare specifici profili di illogicita' o contraddittorieta' della motivazione di merito, non puo' limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti
  • Le questioni relative alla competenza per composizione del giudice (monocratico vs collegiale) devono essere eccepite tempestivamente in primo grado e riproposte formalmente nei motivi di impugnazione; altrimenti sono inammissibili in sede di gravame o in Cassazione
  • La riqualificazione del fatto con effetti sulla prescrizione richiede una solida base probatoria: il semplice dubbio sull'identificazione dell'arma non e' sufficiente a ottenere la riqualificazione in sede di legittimita' se il giudice di merito ha motivato coerentemente la sua scelta
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente rischia di essere condannato al pagamento delle spese processuali

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