Sentenza n. 4231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7362/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di reintestazione del titolo autorizzatorio e della concessione di occupazione di suolo pubblico per intervenuta scadenza della concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di autorizzazione per il commercio su suolo pubblico con somministrazione, aveva chiesto la reintestazione del titolo e della concessione a seguito della cessazione della gestione da parte del precedente intestatario. L'amministrazione aveva negato la richiesta ritenendo già scaduta, al 23 dicembre 2013, la concessione di posteggio. In primo grado erano stati dedotti la violazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 114/1998, dell'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, della disciplina comunale sulle concessioni di occupazione di suolo pubblico e della normativa sulle proroghe; l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti; la violazione della disciplina comunale concernente il rinnovo delle concessioni; nonché disparità di trattamento. Il TAR aveva respinto il ricorso, rilevando anche l'omessa tempestiva impugnazione dei precedenti dinieghi e della comunicazione dell'intervenuta scadenza della concessione. In appello, la ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza per illogicità della motivazione e omessa o errata valutazione di fatti, documenti ed elementi essenziali. Ha sostenuto che la concessione fosse stata prorogata ex lege in forza dell'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, delle intese in Conferenza unificata e dei successivi decreti di proroga, anche perché il Comune avrebbe continuato a richiedere e riscuotere il canone per l'occupazione del suolo. Ha inoltre contestato la qualificazione come nuova concessione della domanda di spostamento presentata nel 2016, sostenendo che si trattasse dello spostamento della concessione già posseduta, e ha lamentato la violazione del termine di 90 giorni per la definizione della pratica di reintestazione, oltre all'ingiustizia manifesta e alla disparità di trattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretto qualificare il provvedimento impugnato come atto meramente confermativo di precedenti dinieghi, non tempestivamente impugnati, e ha attribuito rilievo decisivo alla mancata impugnazione anche della nota del 14 ottobre 2015 con cui il Municipio aveva comunicato la scadenza del titolo al 23 dicembre 2013 e indicato la necessità di chiedere una nuova concessione. La scadenza della concessione si era quindi cristallizzata per effetto di atti divenuti inoppugnabili ai sensi dell'art. 29 c.p.a.; tale circostanza era sufficiente a sorreggere il diniego, rendendo irrilevante la contestazione relativa a eventuali proroghe sopravvenute. Il giudice ha inoltre ritenuto legittima la qualificazione della domanda del 3 giugno 2016, diretta allo spostamento dell'occupazione in altro sito, come istanza per il rilascio di una nuova concessione, poiché la precedente concessione era già scaduta e non poteva più produrre effetti né essere validamente trasferita, spostata o reintestata. La domanda non poteva pertanto beneficiare delle proroghe previste dal decreto milleproroghe, mancando il presupposto di una concessione già prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010. È stata esclusa anche la violazione del termine di 90 giorni per la definizione della pratica, poiché mancava il presupposto stesso della reintestazione, cioè una concessione valida ed efficace. Le censure di ingiustizia manifesta e disparità di trattamento sono state giudicate generiche e comunque infondate. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
La mancata tempestiva impugnazione degli atti che hanno determinato la scadenza della concessione ne comporta l'inoppugnabilità e la stabilizzazione; un successivo atto meramente confermativo non riapre i termini per contestare tali determinazioni.
art. 70, comma 5, d.lgs. 59/2010
con intesa in sede di Conferenza Unificata [...] sono individuati [...] i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare [...] anche alle concessioni in essere
La proroga legale delle concessioni di posteggio presuppone che ricorrano le condizioni previste dalla disciplina transitoria, inclusa l'esistenza di una concessione suscettibile di proroga; non può operare a favore di un titolo già definitivamente accertato come scaduto.
art. 2 deliberazione consiliare n. 75/2010 di Roma Capitale
le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza
La disciplina comunale sul rinnovo delle concessioni permanenti non impedisce che la scadenza del titolo si consolidi mediante atti amministrativi non tempestivamente impugnati.
d.l. 246/2016, convertito in l. 19/2017
Le proroghe normative successive non sono applicabili quando manca il presupposto di una concessione già prorogata e il titolo sia stato definitivamente considerato scaduto.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione adotta un atto meramente confermativo di precedenti determinazioni lesive divenute inoppugnabili, l'impugnazione del nuovo atto non consente di rimettere in discussione i presupposti già consolidati né riapre i termini per contestare gli atti originari.
- La mancata tempestiva impugnazione dell'atto con cui l'amministrazione comunica la scadenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico rende tale scadenza definitivamente opponibile nelle successive controversie relative a trasferimento, reintestazione o rinnovo del titolo.
- Una concessione di occupazione di suolo pubblico già scaduta non può costituire oggetto di valido trasferimento, spostamento o reintestazione; l'istanza diretta a ottenere l'utilizzazione di un'area diversa deve essere trattata come domanda di rilascio di una nuova concessione.
- Le proroghe normative delle concessioni di posteggio su suolo pubblico richiedono la sussistenza del presupposto previsto dalla disciplina transitoria, ossia una concessione ancora esistente e rientrante tra quelle già prorogate; non si applicano a un titolo la cui scadenza sia stata definitivamente accertata.
- Il termine per la definizione della pratica di reintestazione non può essere utilmente invocato quando manca una concessione valida ed efficace suscettibile di reintestazione.
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