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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - del Decreto n. 640 del 4.7.2025 con il quale l'USR EMILIA ROMAGNA, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna e dell'allegato elenco, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente; dei successivi Decreti nn. 720 dell'11.7.2025, 1085 del 22.8.2025, 1087 del 25.8.2025 e 1121 del 26.8.2025 con i quali l'USR EMILIA ROMAGNA, in persona del suo Direttore Generale pro tempre, ha approvato, rettificato e integrato la Graduatoria Definitiva di Merito relativa alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna e dell'allegato elenco, nella parte in cui non includono il nominativo del ricorrente; della scheda di valutazione dei titoli relativa al ricorrente come predisposta dalla Commissione valutatrice nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare; E DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE del diritto del ricorrente a ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati ai fini della utile partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 6.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE) per la Regione Emilia-Romagna.

Giustizia amministrativa202501360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito e successive rettifiche e integrazioni di una procedura concorsuale per la classe di concorso AB25, nella parte in cui non includono il ricorrente, nonché scheda di valutazione dei titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura concorsuale bandita per la classe AB25, nonché i successivi decreti di rettifica e integrazione, censurandoli nella parte in cui non riportano il suo nominativo. Ha inoltre contestato la scheda di valutazione dei titoli predisposta dalla commissione e ha chiesto l'accertamento, anche in via cautelare, del diritto alla valutazione di tutti i titoli dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura. Poiché il ricorso incide sulla posizione degli altri partecipanti alla medesima classe di concorso, la parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio, prospettando l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio.

La decisione

Il TAR ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ritenendo ammissibile tale modalità in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura. La notificazione dovrà essere effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. Il ricorrente dovrà comunicare all'USR la volontà di avvalersi della modalità, trasmettere l'avviso e il ricorso al Ministero e all'USR e rispettare il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per richiedere la notificazione. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di registro generale, le parti, gli estremi degli atti impugnati, i destinatari della notificazione, il numero dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso, eventualmente mediante link. L'USR dovrà pubblicare l'avviso e il ricorso entro cinque giorni dalla richiesta, mantenendoli sulla pagina iniziale per almeno venti giorni e successivamente in una sezione accessibile dalla pagina iniziale con la dicitura "atti di notifica", fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado o del provvedimento definitorio. L'USR dovrà inoltre attestare l'avvenuta pubblicazione entro tre giorni dalla richiesta e il ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione nei successivi tre giorni. L'ordinanza non decide il merito delle censure contro la graduatoria o la valutazione dei titoli e lascia impregiudicata ogni decisione collegiale.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione individuale, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile

    Consente al giudice di autorizzare modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie, purché idonee al raggiungimento dello scopo.

  • art. 151 c.p.c.

    Richiamato quale base per l'autorizzazione di una modalità di notificazione diversa da quelle previste dalla legge.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché l'avviso renda identificabili il giudizio, le parti, gli atti impugnati, i destinatari e il contenuto del ricorso e sia assicurata una pubblicità effettiva secondo le prescrizioni fissate dal giudice.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami è una misura processuale interlocutoria e non comporta alcuna decisione, neppure implicita, sulla fondatezza delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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