Cassazione Penale, Sentenza n. 32356/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la retrodatazione della misura applicata con ordinanza del 23/02/2022 al 30/09/2020 ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo la "medesimezza" dei fatti oggetto di due ordinanze cautelari (una emessa previamente, con esecuzione il 30/09/2020, e l'altra del 23/02/2022) relative a reati associativi (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati fine con sovrapposizione di alcuni indagati (tra cui Vincenzo De Simone). Denunciava travisamento degli atti e carenza di motivazione del Tribunale nella valutazione della identità dei reati e nella esclusione della retrodatazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui, ai fini della retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p., conta l'anteriorità temporale dei fatti contestati e, nel caso di reati associativi, la valutazione della data di commissione dei singoli reati fine. Nel caso concreto la prima ordinanza riguardava fatti fino al 2017 (pur eseguita nel 2020), mentre la seconda ordinanza riguardava fatti del 2019-2020 con reati fine protrattisi fino al marzo 2020; pertanto non sussiste l'anteriorità che giustificherebbe la retrodatazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La norma consente la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare solo quando i fatti oggetto del provvedimento successivo siano anteriori a quelli del precedente; per i reati permanenti o associativi rileva la data di commissione dei reati (dei singoli "reati fine"), non la sola data di esecuzione della misura
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina il reato associativo in materia di stupefacenti; qui impiegata per qualificare i provvedimenti cautelari come relativi a reati associativi le cui diverse composizioni e periodizzazioni temporali sono determinanti ai fini della retrodatazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non ravvisata colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, la fissazione di una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018 (Bencivenga, Rv. 274511)
Principio consolidato secondo cui, quando il provvedimento successivo riguarda un reato associativo la cui partecipazione si è protratta oltre la prima ordinanza, non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti che legittimerebbe la retrodatazione
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è necessario dimostrare che i fatti contestati con il provvedimento successivo siano anteriori ai fatti del provvedimento precedente: non basta la sola esecuzione anteriore della misura
- Nei reati associativi rileva la data di commissione dei singoli reati fine e la durata della condotta associativa; se la partecipazione al sodalizio si è protratta oltre il periodo coperto dalla prima ordinanza, la retrodatazione è esclusa
- La valutazione deve riguardare l'insieme delle imputazioni e dei coimputati (periodi e compiti all'interno del sodalizio), non solo la posizione temporale del singolo ricorrente
- La mera sovrapposizione di alcuni soggetti tra due gruppi indagati non basta a dimostrare la "medesimezza" dell'associazione: occorre verificare identità di oggetto, periodo operativo e coesione strutturale dell'associazione
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice sulle date di commissione e sulla configurazione dei reati; argomentazioni generiche sulla sovrapposizione di nomi rischiano di essere ritenute manifestamente infondate
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