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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05307/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2003, fondato su riprese fiscali per costi ritenuti non inerenti o non documentati. In particolare, la controversia in cassazione riguardava solo un profilo processuale-probatorio: la CTR aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta dalla società in fase contenziosa con memoria del 19.02.2007, sul presupposto che quei documenti fossero stati specificamente richiesti in sede di verifica e non esibiti allora. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, in combinato con l'art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la preclusione all'utilizzo dei documenti non opera in mancanza di un rifiuto intenzionale o doloso di esibizione, e che la semplice colpa o negligenza nella conservazione non basta. La Corte esaminava se, nel caso concreto, vi fosse stato un vero rifiuto di esibizione o solo una mancata produzione non assistita da dolo, e rilevava che la CTR non aveva correttamente verificato tali presupposti soggettivi e fattuali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti del motivo proposto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio secondo cui la preclusione di cui all'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 opera solo in presenza di un rifiuto intenzionale o doloso di esibizione, non essendo sufficiente la mera colpa nella mancata produzione della documentazione. La Corte ha inoltre disposto il rinvio per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura di legittimità era formulata come violazione di legge, in relazione alla disciplina sull'utilizzabilità dei documenti non esibiti in verifica.

  • art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972

    "i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa"

    La norma ha carattere eccezionale e si applica solo in caso di rifiuto di esibizione, inteso anche come dichiarazione non veritiera di non possesso o sottrazione alla ispezione; richiede un comportamento intenzionale, non essendo sufficiente la mera colpa o negligenza.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973

    La disposizione è richiamata in combinato con l'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 per estendere il regime di inutilizzabilità documentale anche ai fini delle imposte dirette.

  • art. 24 Cost.

    La Corte richiama la norma costituzionale a sostegno di un'interpretazione non compressiva del diritto di difesa del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    La norma è evocata per evitare letture della preclusione documentale che conducano a pretendere imposte non dovute.

Massime di principio

  • La preclusione all'utilizzo, in sede amministrativa o contenziosa, dei documenti non esibiti nel corso della verifica fiscale opera solo se l'Amministrazione dimostra una richiesta puntuale, accompagnata da espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, e un comportamento del contribuente qualificabile come rifiuto sostanziale.
  • Ai fini dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, il presupposto soggettivo non è la mera colpa, la negligenza o l'imperizia nella conservazione della documentazione, ma un atteggiamento intenzionale o doloso diretto a impedire l'ispezione documentale.
  • La dichiarazione di non possedere la documentazione richiesta preclude il suo utilizzo solo se risulti non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa; in difetto, la documentazione non può essere automaticamente espunta dalla valutazione del giudice.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto sia la specificità della richiesta dell'Amministrazione sia l'effettiva natura del comportamento del contribuente, senza limitarsi ad affermare genericamente una colpa nella mancata esibizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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