Cassazione Civile, Ordinanza n. 02203/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 179, comma 2, cod. strada, contestata alla proprietaria di un automezzo per avere fatto circolare il mezzo senza l'inserimento nel cronotachigrafo della carta personale del conducente. La società ha proposto opposizione contro la sanzione di euro 880,20, deducendo in appello e poi in cassazione che la notificazione del verbale sarebbe stata tardiva rispetto al termine di 90 giorni dell'art. 201 cod. strada, perché il dies a quo doveva coincidere con la data della commissione dell'infrazione (21.7.2018) e non con la data in cui l'amministrazione aveva completato l'estrazione e l'esame dei dati del cronotachigrafo (18.8.2018). Con secondo motivo ha inoltre denunciato la mancata ammissione/considerazione della querela di falso proposta contro la relata di notifica del verbale del 19.10.2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando l'accertamento della violazione richiede particolari indagini o l'esame di dati tecnici, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui tali verifiche siano state ultimate e la violazione sia emersa, non dalla data del fatto. Ha quindi giudicato corretta la decisione di merito che aveva individuato nel 18.8.2018 la data di accertamento, valorizzando anche la disciplina della contestazione differita per le infrazioni rilevate tramite cronotachigrafo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la tempestività della contestazione restava salva anche a voler assumere come data di spedizione quella indicata dalla ricorrente. Il ricorso è stato integralmente rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore del Comune e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 179, comma 2, cod. strada
norma sanzionatoria violata per la circolazione del mezzo senza inserimento della carta personale del conducente nel cronotachigrafo.
art. 201 cod. strada
il termine di 90 giorni per la contestazione/notificazione decorre dalla data di accertamento della violazione, non necessariamente da quella della commissione del fatto, quando l'illecito emerga solo dopo verifiche tecniche necessarie.
art. 200 cod. strada
la contestazione immediata è regola generale solo quando sia possibile; altrimenti opera la disciplina dell'art. 201 cod. strada.
art. 384 reg. esec. cod. strada
chiarisce, a titolo esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata, tra cui l'accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
art. 355 c.p.c.
richiamato come base del motivo sulla querela di falso; il motivo è stato assorbito perché irrilevante rispetto alla tempestività della contestazione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza e per le conseguenze economiche previste dall'ultimo comma.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata, in aggiunta alle spese di lite.
Massime di principio
- Quando l'accertamento di una violazione amministrativa richiede analisi tecniche o verifiche su dati complessi, il dies a quo del termine per la contestazione decorre dal completamento di tali attività e dal momento in cui l'illecito diviene conoscibile dall'amministrazione.
- La contestazione immediata non è dovuta se la violazione non è immediatamente verificabile sul luogo del controllo e l'autore dell'infrazione non è presente o non è identificabile, dovendosi applicare la disciplina della contestazione differita.
- Nel caso di accertamenti tramite cronotachigrafo, è legittima la contestazione differita quando sia necessario scaricare ed esaminare i dati registrati per individuare la violazione, purché le operazioni siano compiute in un tempo ragionevolmente breve.
- Una censura relativa alla relata di notifica o a una querela di falso resta irrilevante se, anche assumendo vera la prospettazione del ricorrente sulla data di notifica, il termine legale di contestazione risulta comunque rispettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02141/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02142/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02143/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02144/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_civile · 30 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →