Ordinanza n. 814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda cautelare dell’impresa
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aveva impugnato il diniego o comunque il mancato rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della raccolta di scommesse, richiesta ai sensi dell’art. 88 del r.d. n. 773/1931, in un contesto nel quale era stata adottata un’interdittiva antimafia prefettizia. Successivamente l’impresa era stata ammessa al controllo giudiziario, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’informativa antimafia. Il TAR aveva accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il periculum in mora. Il Ministero dell’Interno e la Questura hanno appellato l’ordinanza cautelare deducendone l’erroneità, sostenendo l’autonomia della valutazione della Questura rispetto a quella prefettizia e l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il controllo giudiziario consentiva la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da apprezzabili elementi di fondatezza. Ha affermato che la valutazione della Questura ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 r.d. n. 773/1931 è autonoma rispetto alla valutazione del Prefetto ai fini dell’interdittiva antimafia e non è necessariamente condizionata dalle sorti di quest’ultima. Pertanto, i medesimi elementi di controindicazione posti a fondamento dell’informativa prefettizia possono essere considerati ostativi al rilascio della licenza anche dopo l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario e la conseguente sospensione dell’efficacia dell’informativa. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il controllo giudiziario consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e l’impresa può continuare medio tempore l’attività di bar, senza un rischio attuale per la sua sopravvivenza. L’appello cautelare è stato quindi accolto, con riforma dell’ordinanza del TAR e rigetto dell’istanza cautelare proposta in primo grado. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del giudice di primo grado.
art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
La valutazione della Questura ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse è autonoma rispetto alla valutazione prefettizia concernente l’interdittiva antimafia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito della decisione cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione della Questura relativa al rilascio della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 r.d. n. 773/1931 è autonoma rispetto alla valutazione del Prefetto relativa all’adozione dell’interdittiva antimafia.
- La sospensione dell’efficacia dell’interdittiva antimafia conseguente all’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario non impedisce alla Questura di considerare ostativi al rilascio della licenza di pubblica sicurezza i medesimi elementi di controindicazione posti a fondamento dell’informativa prefettizia.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando l’ammissione al controllo giudiziario consenta comunque all’impresa di proseguire l’attività imprenditoriale, rendendo insussistente un concreto rischio per la sua sopravvivenza economica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →