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Sentenza

Sentenza del 24/08/2022 n. 25196 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

BNP aveva richiesto il rimborso del credito d'imposta relativo alle ritenute sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana Findomestic S.p.A. nei periodi di imposta 2000-2003, invocando l'art.10, par.4, lett.b) della Convenzione italo-francese. L'Amministrazione negò il rimborso sostenendo: 1) le istanze erano state presentate da Findomestic senza legittimazione a rappresentare BNP; 2) il beneficio convenzionale non poteva cumularsi con l'esenzione ottenuta in base alla Direttiva "Madre-Figlia"; 3) mancava una reale doppia imposizione in quanto in Francia BNP risultava esente in misura quasi totale (e quindi non avrebbe "sborsato" l'imposta). BNP impugnò il diniego; le giurisdizioni di merito confermarono l'atto dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di BNP, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito in favore della contribuente. La Corte ha affermato che: 1) non sussiste un'incompatibilità automatica tra il regime di esenzione previsto dalla Direttiva "Madre-Figlia" e il rimborso del credito d'imposta previsto dalla Convenzione; è necessario verificare concretamente se il regime nazionale o di Stato membro elimini il rischio di doppia imposizione economica e di alterazione della neutralità fiscale; 2) il diritto al rimborso convenzionale non è subordinato all'effettivo pagamento dell'imposta nel Paese di residenza della società-madre: è sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva dell'altro Stato (ossia che concorra a formare il reddito imponibile), anche se in concreto non sia avvenuto un prelievo effettivo; 3) il contribuente può scegliere il regime applicabile purché lo applichi integralmente. Per questi motivi il rimborso è stato riconosciuto a BNP; la Corte ha compensato le spese di merito e deciso la liquidazione delle spese di legittimità a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 70), art. 10, par. 4, lett. b)

    prevede il rimborso di un credito d'imposta parziale sui dividendi percepiti da soggetti residenti nell'altro Stato contraente; la Corte interpreta la norma nel senso che il diritto al rimborso non è subordinato all'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza del percettore, ma alla soggezione del dividendo alla potestà impositiva di tale Stato.

  • Direttiva CE 23/07/90 n. 435 (Direttiva "Madre-Figlia") e Direttiva 2011/96/UE

    la Direttiva mira ad evitare la doppia imposizione economica tra società collegate; la Corte rileva che l'esenzione prevista dalla Direttiva non esclude automaticamente l'accesso al rimborso convenzionale: occorre valutare concretamente la neutralità fiscale effettiva e la possibile coesistenza delle regole, consentendo al contribuente una scelta applicabile integralmente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis

    richiamato in tema di rapporti tra disciplina interna e norme convenzionali; usato come riferimento procedurale nell'analisi delle contestazioni amministrative.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 15/E/1994

    interpretazione amministrativa secondo la quale gli effetti della Direttiva e delle convenzioni non possono cumularsi automaticamente e che sono possibili intese bilaterali per definirne la compatibilità; la Corte riprende il principio della scelta del sistema da parte del contribuente purché applicato integralmente, ma ne precisa i limiti interpretativi alla luce della giurisprudenza comunitaria.

  • Giurisprudenza e giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C-389/18 Brussels Securities; Cass. nn. 13845/2021, 26307/2020, 2313/2020, 2889/2019, 26377/2018, 26656/2017, 23431/2010, 1231/2001)

    precedenti che consolidano i principi: compatibilità possibile tra regime direttiva e rimborso convenzionale; il rimborso non richiede l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza, ma la soggezione del dividendo alla potestà impositiva dell'altro Stato; occorre valutare l'eliminazione effettiva del rischio di doppia imposizione economica.

Massime di principio

  • La fruizione dell'esenzione prevista dalla Direttiva "Madre-Figlia" non esclude automaticamente il diritto al rimborso del credito d'imposta previsto da una convenzione bilaterale: va verificata concretamente la neutralità fiscale e il rischio di doppia imposizione economica.
  • Per ottenere il rimborso convenzionale non è necessario dimostrare l'effettivo versamento dell'imposta nello Stato di residenza del percettore: è sufficiente che il dividendo sia soggetto alla potestà impositiva di tale Stato (ossia che concorra alla formazione del reddito imponibile), anche se poi non è stato materialmente prelevato alcun tributo).
  • Il contribuente può scegliere tra i regimi (direttiva o convenzione), ma la scelta deve essere applicata integralmente e documentata; in presenza di pagamento del dividendo senza ritenuta alla fonte, l'Erario può trattenere l'imposta convenzionale aderente al trattato al momento del rimborso.
  • In fase amministrativa e contenziosa è importante produrre documentazione che dimostri la soggezione del dividendo alla potestà impositiva dello Stato di residenza e l'eventuale scelta del regime applicato, nonché i poteri di rappresentanza/legittimazione di chi presenta la domanda di rimborso.
  • La valutazione concreta caso per caso è essenziale: amministrazione e giudice devono verificare se i meccanismi nazionali o dello Stato membro eliminano effettivamente il rischio di doppia imposizione economica o alterano la neutralità fiscale; se tale rischio persiste, il rimborso convenzionale può trovare applicazione.

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