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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-263/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 luglio 2025. — Procedimento penale a carico di YE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Tutrakan. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Considerazione delle precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale – Effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali – Decisione quadro 2009/315/GAI – Scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario – Articolo 2, lettera a) – Nozione di condanna penale – Illeciti amministrativi – Classificazione degli illeciti nel diritto nazionale – Atti che non costituiscono reati ai sensi del diritto nazionale. — Causa C-263/24

Giurisprudenza europea62024CJ0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la decisione quadro 2008/675 impone di prendere in considerazione solo le precedenti condanne straniere che, secondo la loro stessa qualificazione, riguardano reati e sono state pronunciate da un giudice penale. È quindi compatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che escluda dal computo le condanne straniere per fatti non considerati reati dal diritto interno. Se invece la precedente decisione straniera riguarda un reato, il giudice nazionale deve riconoscerle effetti equivalenti a quelli delle condanne interne, in modo proporzionato e senza riqualificare il fatto.

Rinvio pregiudiziale sulla portata dell’obbligo di considerare, in un nuovo procedimento penale, precedenti condanne pronunciate in altri Stati membri e sull’esclusione delle decisioni relative a fatti che, secondo il diritto nazionale del giudice del rinvio, non costituiscono reati.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, imponga o consenta al giudice nazionale di: (i) verificare caso per caso la corrispondenza tra gli atti oggetto di condanne straniere e le categorie di illeciti previste dal diritto interno; (ii) escludere dal computo le condanne straniere relative a fatti che, secondo il diritto nazionale, non sono reati; (iii) attribuire alle condanne straniere effetti equivalenti a quelli di condanne nazionali senza riqualificare il fatto come illecito amministrativo.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, letto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, riguarda solo le decisioni definitive di una giurisdizione penale che accertano la colpevolezza per un reato; non impone di considerare, in un nuovo procedimento penale, decisioni straniere relative a fatti che il diritto nazionale del giudice del rinvio non qualifica come reati. Tuttavia, quando la precedente decisione straniera riguarda effettivamente un reato, il giudice nazionale deve attribuirle effetti equivalenti a quelli di una condanna nazionale per un reato equivalente, senza riqualificare il fatto né trasformarlo in illecito amministrativo e senza peggiorare la posizione dell’imputato rispetto a una condanna interna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2008/675/GAI
  • Decisione quadro 2009/315/GAI
  • Direttiva (UE) 2019/884
  • Articolo 82, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
  • Articolo 1 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri
  • Articolo 6, paragrafo 1, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri
  • Articolo 15, paragrafo 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
  • Articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks bulgaro
  • Articolo 66, paragrafo 1, del Nakazatelen kodeks bulgaro
  • Articolo 78a del Nakazatelen kodeks bulgaro
  • Articolo 343c del Nakazatelen kodeks bulgaro
  • Articolo 345 del Nakazatelen kodeks bulgaro
  • Articolo 247, paragrafo 1, del codice di procedura penale bulgaro
  • Articolo 40, paragrafo 1, del regolamento n. 8 sugli uffici del casellario giudiziale

Considerazione delle precedenti condanne straniere nel nuovo procedimento penale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rayonen sad Tutrakan in un procedimento penale a carico di YE, accusato di guida senza patente. Il giudice bulgaro chiedeva come applicare la decisione quadro 2008/675/GAI sulla considerazione delle condanne pronunciate in altri Stati membri, in combinato disposto con la decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio di informazioni dal casellario giudiziario.

Fatti e procedimento principale

YE era stato sanzionato amministrativamente in Bulgaria per guida senza patente e, meno di un anno dopo, era stato nuovamente perseguito per gli stessi fatti. Nel frattempo erano emerse, tramite ECRIS, precedenti decisioni straniere: una condanna in Belgio per varie infrazioni stradali e una condanna in Germania per guida senza patente o dopo la perdita del diritto di guidare.

Il giudice del rinvio doveva stabilire se tali decisioni straniere dovessero essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena, in particolare perché il diritto bulgaro prevedeva effetti diversi a seconda che il precedente fosse:

  • una condanna per un reato di carattere generale,
  • una condanna per un reato di carattere privato,
  • oppure una decisione relativa a un illecito amministrativo.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione quadro 2008/675/GAI;
  • l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315/GAI;
  • l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE;
  • le disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri che disciplinano lo scambio di informazioni sul casellario.

Prima questione: criteri di equivalenza e qualificazione degli atti

La Corte ha ricostruito il sistema della decisione quadro 2008/675: le precedenti condanne di un altro Stato membro devono essere considerate nella misura in cui le condanne nazionali precedenti sono prese in considerazione, e devono ricevere effetti equivalenti a quelli delle condanne interne. Tuttavia, ciò non comporta alcun riesame della condanna straniera né una riqualificazione del fatto.

La Corte ha precisato che la nozione di "condanna" ai sensi dell’articolo 2 della decisione quadro 2008/675 corrisponde a una decisione definitiva di una giurisdizione penale che accerta la colpevolezza per un reato. La sentenza non include decisioni di autorità amministrative, neppure se tali decisioni siano registrate nel casellario nazionale o trasmesse tramite ECRIS.

Di conseguenza:

  • il giudice nazionale deve verificare se la precedente decisione straniera sia effettivamente una condanna penale per un reato;
  • se le informazioni ECRIS non sono sufficienti, può richiedere direttamente chiarimenti alle autorità che hanno pronunciato la decisione;
  • quando la condanna straniera riguarda un reato, il giudice deve attribuirle effetti equivalenti a quelli che avrebbe una condanna nazionale per un reato della stessa categoria e con pena comparabile.

La Corte ha inoltre affermato che il giudice nazionale può dover verificare, caso per caso, se il reato straniero debba essere trattato, secondo la classificazione interna, come reato di una certa categoria, ad esempio per stabilire l’applicazione di regole più favorevoli o più sfavorevoli; ma non può trasformare quel reato in un illecito amministrativo.

Seconda questione: esclusione delle decisioni straniere per fatti non considerati reati nel diritto nazionale

La Corte ha ritenuto che la decisione quadro 2008/675 non osta a una normativa nazionale che vieti di prendere in considerazione le precedenti condanne straniere relative a fatti che, secondo il diritto nazionale del giudice del rinvio, non costituiscono reati e non possono quindi essere oggetto di una condanna penale interna.

Il principio enunciato è che la decisione quadro opera come obbligo minimo di presa in considerazione delle condanne straniere, ma soltanto per le vere e proprie condanne penali. Non impone agli Stati membri di attribuire effetti a decisioni che, nell’ordinamento interno, non sarebbero qualificabili come condanne per reato.

Ragionamento decisivo della Corte

La Corte ha dato rilievo a tre idee chiave:

  • il meccanismo europeo riguarda la cooperazione tra autorità giudiziarie penali e le condanne penali in senso proprio;
  • l’obbligo di equivalenza tutela il riconoscimento reciproco, ma senza armonizzare le conseguenze nazionali delle condanne pregresse;
  • la presa in considerazione deve evitare che l’imputato sia trattato in modo più sfavorevole rispetto a un caso puramente interno, ma non può comportare una riqualificazione del fatto o un riesame della condanna straniera.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675 non osta a una normativa nazionale che escluda le condanne straniere per fatti non qualificati come reati nel diritto interno;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/675, letto con l’articolo 2, lettera a), della decisione quadro 2009/315, impone di considerare solo le condanne straniere che riguardano reati e di attribuire loro effetti equivalenti a quelli di una condanna nazionale per un reato comparabile, senza rendere la persona in una posizione peggiore rispetto a quella che avrebbe avuto con una condanna interna.

Effetti pratici per il giudice del rinvio

Nel caso concreto, il giudice bulgaro potrà prendere in considerazione soltanto le precedenti decisioni straniere che corrispondono, secondo il diritto pertinente, a reati. Resta fermo che, se il reato straniero è riconoscibile come tale, il giudice deve valutare l’effetto equivalente sulla pena, ma non può convertirlo in illecito amministrativo né ignorarlo se la propria disciplina nazionale prenderebbe in considerazione una condanna interna analoga.

Principio affermato

La sentenza conferma che la decisione quadro 2008/675 tutela il reciproco riconoscimento delle condanne penali, ma solo entro il perimetro delle vere condanne per reato; non estende tale obbligo a decisioni straniere relative a fatti che l’ordinamento del giudice del nuovo procedimento non considera reati.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria penalecasellario giudiziario europeoriconoscimento reciproco delle condannerecidiva e precedenti penaliqualificazione dei fatti e sanzioni

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