Cassazione Penale, Ordinanza n. 18058/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra cinque sentenze esecutive. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a base delle diverse condotte delittuose. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono generiche, manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra alcuni fatti, l'assenza di collegamenti psicologici e oggettivi tra reati di spaccio e reati associativi, la mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare che, al momento dei primi fatti, l'imputato avesse già preordinato i successivi reati, incluso quello di spaccio commesso dopo evasione dagli arresti domiciliari.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure in cassazione sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logicamente adeguata.
- Il riconoscimento della continuazione richiede indici concreti dell'unicità del disegno criminoso; la sola vicinanza tipologica dei reati non basta se emergono distanze temporali rilevanti, assenza di collegamenti oggettivi e mancanza di elementi sulla preordinazione originaria.
- Per valorizzare la continuazione tra reati commessi in momenti diversi, la difesa deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i successivi fatti erano già programmati al tempo dei precedenti.
- In sede di legittimità, la deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non si confronta con le ragioni decisive poste dal giudice di appello a fondamento del diniego della continuazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17905/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17906/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17939/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17940/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17941/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_penale · 13 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17942/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →