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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18058/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra cinque sentenze esecutive. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a base delle diverse condotte delittuose. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono generiche, manifestamente infondate e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra alcuni fatti, l'assenza di collegamenti psicologici e oggettivi tra reati di spaccio e reati associativi, la mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare che, al momento dei primi fatti, l'imputato avesse già preordinato i successivi reati, incluso quello di spaccio commesso dopo evasione dagli arresti domiciliari.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure in cassazione sono inammissibili quando si risolvono nella mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione logicamente adeguata.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede indici concreti dell'unicità del disegno criminoso; la sola vicinanza tipologica dei reati non basta se emergono distanze temporali rilevanti, assenza di collegamenti oggettivi e mancanza di elementi sulla preordinazione originaria.
  • Per valorizzare la continuazione tra reati commessi in momenti diversi, la difesa deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i successivi fatti erano già programmati al tempo dei precedenti.
  • In sede di legittimità, la deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non si confronta con le ragioni decisive poste dal giudice di appello a fondamento del diniego della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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