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Ordinanza

Ordinanza n. 1319/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania-Napoli concernente la revoca del nulla osta per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania-Napoli relativa alla revoca del nulla osta per lavoro subordinato. In primo grado erano stati dedotti motivi concernenti la disponibilità del datore di lavoro ad assumere il lavoratore, regolarmente entrato in Italia, e la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e previdenziale richiesti. La questione riguardava anche l'invio delle integrazioni richieste in riscontro al preavviso di revoca, pur in assenza dell'asseverazione prevista.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini del riesame, senza definire nel merito la legittimità della revoca. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi di primo grado dovessero essere compiutamente esaminati dal TAR nella fase di merito, con particolare riguardo alla documentazione trasmessa dal datore di lavoro e alla sua disponibilità all'assunzione, nonché alla prova dei requisiti economici e previdenziali, anche in assenza dell'asseverazione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto adeguata la misura del riesame della posizione dell'appellante alla luce della documentazione che sarà prodotta. Gli eventuali inadempimenti dell'amministrazione dovranno essere dedotti davanti al TAR. Le spese del grado sono state compensate. È stata disposta la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando la verifica della legittimità dell'atto richiede un esame completo della documentazione e dei motivi dedotti, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione di merito.
  • Il riesame cautelare deve essere svolto dall'amministrazione alla luce della documentazione prodotta dall'interessato e delle circostanze evidenziate dal giudice, ferma restando la possibilità di dedurre davanti al giudice di primo grado gli eventuali inadempimenti dell'amministrazione.
  • La dimostrazione della disponibilità del datore di lavoro all'assunzione e del possesso dei requisiti economici e previdenziali costituisce questione rilevante per la valutazione della legittimità della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, anche quando manchi l'asseverazione prevista, purché la questione sia esaminata compiutamente nella sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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