Cassazione Penale, Ordinanza n. 32722/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20 marzo 2026 con cui era stata respinta l'istanza volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze di condanna, emesse rispettivamente dalla Corte di appello di Genova l'8 febbraio 2023 e dalla Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2024. Ha dedotto la violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, pur avendo considerato il suo stato di tossicodipendenza, lo aveva erroneamente ritenuto irrilevante ai fini della prova dell'unicità del disegno criminoso. Secondo la difesa, l'omogeneità dei reati, qualificati come reati contro il patrimonio commessi in concorso, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione aveva invece valorizzato la distanza temporale di alcuni mesi, la diversità degli ambiti geografici, delle modalità esecutive, dei complici e degli oggetti dei reati. La difesa ha inoltre depositato una memoria chiedendo l'assegnazione del fascicolo ad altra sezione della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta dell'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, della contiguità spazio-temporale, delle causali, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, nonché della preordinazione dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo reato. La tossicodipendenza, se specificamente dedotta e documentata, non può essere omessa o svalutata senza adeguata motivazione, ma non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione e può rilevare solo insieme agli ulteriori presupposti richiesti. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato aveva esaminato lo stato di tossicodipendenza e lo aveva ritenuto insufficiente, poiché gli altri indici risultavano contrari all'unicità del disegno criminoso. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica né contraddittoria. Il ricorrente si era limitato a sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica concreta dell'unicità del disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere valutato, ma non determina automaticamente l'applicazione della disciplina.
art. 81 c.p.
La continuazione presuppone che i diversi reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso, da accertare sulla base di concreti indicatori e della preordinazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
La sentenza dispone l'annotazione relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede l'accertamento concreto dell'unicità del disegno criminoso, desumibile complessivamente da omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.
- L'unicità del disegno criminoso presuppone che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la mera omogeneità dei reati o la presenza di singoli indici favorevoli non è sufficiente quando i reati risultino frutto di determinazioni estemporanee.
- Lo stato di tossicodipendenza, se specificamente dedotto e corroborato da idonea documentazione, costituisce circostanza rilevante che il giudice dell'esecuzione deve esaminare e non può svalutare senza adeguata motivazione; tuttavia, non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione e deve concorrere con gli ulteriori presupposti richiesti.
- La distanza temporale, la diversità dei contesti geografici, delle modalità esecutive, dei complici e degli oggetti dei reati possono costituire indici contrari all'unicità del disegno criminoso.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, quando la motivazione sia non manifestamente illogica né contraddittoria.
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