Cassazione Civile, Ordinanza n. 05559/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA per l'anno 2002 nei confronti di una società, contestando l'indebita contabilizzazione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti e di costi non inerenti, emersi a seguito di verifica della Guardia di Finanza. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della società e confermato la legittimità dell'atto, ritenendo, tra l'altro, applicabile la proroga dei termini di accertamento prevista per i soggetti che avevano aderito al condono ex L. n. 289/2002 e sufficiente la motivazione dell'avviso anche in relazione alle fatture contestate. In cassazione la società articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011, per l'illegittima proroga dei termini di accertamento alla luce della giurisprudenza costituzionale; (2) violazione dell'art. 15 L. n. 289/2002 e dei principi della Corte di giustizia UE, sostenendo l'incompatibilità del regime di condono con il diritto comunitario; (3) violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 per difetto di motivazione dell'avviso con riguardo ad alcune fatture e al recupero dell'IVA su costi ritenuti non inerenti. Prima della decisione nel merito, la ricorrente depositava istanza di estinzione del giudizio, comunicando di avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle riferite proprio all'accertamento controverso, con integrale pagamento del debito rateizzato; l'Agenzia delle Entrate dava atto, con comunicazione interna, dell'avvenuto pagamento e riteneva condivisibile la richiesta di estinzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, essendo stata presentata domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e risultando attestato dall'agente della riscossione e dall'Agenzia delle Entrate l'integrale pagamento delle somme dovute per le cartelle riferite all'accertamento oggetto di causa, venissero meno i presupposti per proseguire il giudizio di cassazione. Conseguentemente il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ed è stata esclusa la debenza del doppio contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sui termini di accertamento IVA, oggetto della censura di parte ricorrente
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011
invocato per la proroga di un anno dei termini di accertamento IVA per i soggetti che avevano aderito al condono L. n. 289/2002
L. n. 289/2002, art. 15
richiamato dalla contribuente per contestare la validità dell'accertamento riferito a definizioni già intervenute
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
invocato per dedurre il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 6 d.l. n. 193/2016 convertito dalla L. n. 225/2016
base normativa della definizione agevolata che, una volta perfezionata con pagamento integrale, determina la cessazione della materia del contendere
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
regola la disciplina delle spese in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio dedotto con i tre motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderisce a una definizione agevolata e l'amministrazione o l'agente della riscossione attestano l'integrale pagamento del debito riferito all'atto impugnato, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata perfezionata e integralmente eseguita fa venir meno l'interesse alla decisione sulle censure proposte contro l'atto impositivo presupposto, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da rottamazione o definizione agevolata, le spese restano regolate dalla disciplina speciale del processo tributario e non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni relative alla proroga dei termini di accertamento, alla validità del condono e alla motivazione dell'avviso restano assorbite quando intervenga una causa sopravvenuta che estingue il giudizio e soddisfa integralmente la pretesa tributaria contestata.
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