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Sentenza

Sentenza n. 1911/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 2309 dell’11 dicembre 2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al bonus Carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero ad attribuire la Carta per il valore corrispondente, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 dicembre 2024; decorso il termine di moratoria di 120 giorni, l’amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il perdurante inadempimento dopo il decorso del termine di 120 giorni. Ordina al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina un commissario ad acta, individuato dal Capo del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento; l’eventuale attività commissariale è a carico dell’amministrazione. Respinge invece la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in ragione della funzione della Carta, qualificata come contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e non come corrispettivo. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 828 euro oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato e il decorso del termine di moratoria, l’amministrazione permane inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;

    La penalità di mora può essere negata quando, considerate la natura e la funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; nel caso della Carta del docente, il beneficio ha natura di contributo formativo e non di corrispettivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola per cui compensi e spese dell’attività del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere estesa per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio è definito con gli strumenti propri dell’ottemperanza, mediante ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, il persistente inadempimento dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, con ordine di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte, e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua alla luce della natura e della funzione della prestazione oggetto del giudicato; la Carta del docente, in quanto contributo per aggiornamento e formazione, non costituisce un corrispettivo.
  • La regola sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per compensi e spese dell’attività commissariale, prevista per le ottemperanze relative ai decreti decisori della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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