Sentenza n. 291/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 779/2023 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato, che aveva dichiarato il loro diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente o altro beneficio equipollente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la Carta né fornito chiarimenti sulla mancata esecuzione. Il TAR ha verificato anche la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza era stata notificata al Ministero il 30 dicembre 2023, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 12 giugno 2025. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Bergamo era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso. Nel merito, ha ritenuto provato l’inadempimento del Ministero, il quale, a fronte dell’allegazione delle ricorrenti, non aveva fornito alcuna spiegazione o indicazione circa l’attivazione del beneficio. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di altro beneficio equipollente. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta delle ricorrenti e di adottare tutti gli atti necessari, inclusa l’eventuale attivazione tecnica della Carta anche in assenza della qualifica di docente di ruolo. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo amministrativo funzionalizzato alla cura dell’interesse pubblico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile richiamata dal giudice, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva; è sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile in favore delle ricorrenti.
art. 1, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato dal giudice quale presupposto dell’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non contesta l’allegato inadempimento e non fornisce chiarimenti sull’esecuzione del giudicato non assolve l’onere probatorio gravante sul debitore in ordine all’avvenuto adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere, entro un termine stabilito, tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione al comando contenuto nel giudicato, anche quando l’attuazione richieda attività amministrative o tecniche non precedentemente esercitate.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, il quale opera quale organo ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione nell’esercizio concreto delle attività necessarie all’attuazione del giudicato.
- Il commissario ad acta deve perseguire esclusivamente l’attuazione della pronuncia giudiziale e può adottare atti di contenuto anche vario, inclusi gli atti tecnici o organizzativi necessari a rendere concretamente fruibile il beneficio riconosciuto dal giudicato.
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