Sentenza n. 2752/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 54/2025 pubbl. il 13/01/2025, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 54/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, del beneficio annuale di euro 500,00 relativo alla Carta del docente, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori previsti dalla sentenza. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute, sebbene tardivamente. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio. Il Ministero ha sostenuto che il pagamento sarebbe avvenuto prima dell'instaurazione del giudizio, ma tale affermazione non è stata adeguatamente provata, poiché la data di accredito del Ministero non coincide necessariamente con quella della Sogei.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui mirava il giudizio, ossia l'accredito delle somme spettanti a titolo di Carta del docente. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l'Amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. La tesi del Ministero circa l'asserito pagamento anteriore al giudizio è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 1, comma 122, legge n. 107/2015
Costituisce, insieme al d.p.c.m. 28 novembre 2016, il riferimento normativo per l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attribuzione e fruizione del beneficio della Carta del docente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue il comando giudiziale e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione, salvo che essa dimostri adeguatamente che l'adempimento era già intervenuto prima dell'instaurazione del giudizio.
- La mera indicazione di una data di accredito riferita a un soggetto o sistema diverso da quello competente all'esecuzione non prova necessariamente che l'adempimento amministrativo sia avvenuto prima della proposizione del ricorso.
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