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Sentenza

Sentenza del 19/10/2023 n. 734 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CUT - Sanzioni - il persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario giustifica la determinazione della sanzione al massimo edittale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Omesso pagamento del CUT 2020, pari a € 370,00. L'ufficio aveva irrogato la sanzione al massimo edittale (200% del CUT, cioè € 740,00) per il persistente mancato assolvimento dell'obbligo tributario, mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva rideterminato la sanzione al minimo edittale (€ 370,00) ritenendo carente la motivazione per la quantificazione al massimo. L'ufficio ha impugnato sostenendo che la prolungata inadempienza (mancato pagamento nei 90 giorni dall'invito e successivamente) giustificava la commisurazione della sanzione nel massimo edittale.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'ufficio, ritenendo che la condotta della contribuente, caratterizzata da persistente e prolungato mancato assolvimento dell'obbligo tributario, giustificasse la determinazione della sanzione nel massimo edittale così come originariamente irrogata. Conseguentemente la sanzione di € 740,00 è stata dichiarata dovuta. La contribuente è stata condannata a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in € 200,00 per il primo grado e € 150,00 per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Regime sanzionatorio tributario (graduazione sanzioni e massimale edittale)

    La corte ha applicato il principio secondo cui, nella graduazione della sanzione, la persistente e prolungata inadempienza oltre i termini previsti giustifica la determinazione della sanzione al massimo edittale (qui 200% del CUT omesso) in assenza di elementi attenuanti.

  • Regole procedurali sull'invito al pagamento e termini (richiamo ai 90 giorni dall'invito)

    Il mancato pagamento entro il termine di 90 giorni dall'invito è stato considerato elemento fattuale rilevante per ritenere la condotta pervicace e giustificare l'irrogazione della sanzione massima.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa-tributaria può essere comminata al massimo edittale se il contribuente manifesta una condotta di persistente e prolungato inadempimento, specialmente ove non emergano circostanze attenuanti.
  • La mancanza di adeguata motivazione nell'atto impositivo può giustificare una riduzione in primo grado, ma il comportamento fattuale del contribuente (es. mancato pagamento dopo inviti e oltre i termini) può giustificare il ripristino della sanzione massima in sede di gravame.
  • L'assenza di elementi che attenuino la responsabilità (es. errori giustificabili, ragioni oggettive di impedimento) autorizza l'autorità a valorizzare la pervicacia nell'inadempimento ai fini della graduazione della sanzione.
  • In presenza di ricorso dell'ufficio e accoglimento, il contribuente può essere condannato anche al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Testo integrale

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