Sentenza n. 333/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dall’ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del27 dicembre 2014, prot. 7092/A35 (CIG 55246540B5), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 4250/B15 del 23 luglio 2015; prot. 7148 del 02 dicembre 2014; prot. 1481/C14 del 11 marzo 2015; prot. 3968 del 07 luglio 2015; prot. 4537 del 02 settembre 2015; prot. 4537/C14 del 02 settembre 2015; prot. 4375/C14 del 17 maggio 2016; prot. 3227 del 19 aprile 2017; prot. 7552/A02 del 26 ottobre 2017; prot. 0001829 del 13 marzo 2018; prot. 6544 del 25 settembre 2018; prot. 2037 del 06 marzo 2019; prot. 0001011 del 14 febbraio 2020) emessi dall’Istituto Comprensivo Vito De Blasi di Gagliano Del Capo, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministraziona” (CIG 4411145003); e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 10.449,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Amministrazione al riconoscimento della revisione prezzi richiesta nell’ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante ordinativo Consip
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dall’ottobre 2018 al febbraio 2020, nell’ambito di un contratto di servizi a esecuzione continuativa affidato tramite convenzione Consip, nonché, ove necessario, l’annullamento del diniego opposto dall’Istituto scolastico e la condanna al pagamento di euro 10.449,00 oltre IVA e interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 115 del d.lgs. 163/2006 e 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione sulla base dell’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dell’art. 9.4 del Capitolato tecnico; l’insussistenza della prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione secondo l’indice ISTAT FOI e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. 231/2002. In corso di causa è stata esaminata preliminarmente la questione di giurisdizione, anche in ragione del possibile carattere paritetico della controversia e della previsione contrattuale concernente sia l’an sia il quantum della revisione.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti di servizi a esecuzione continuativa rientrino nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., senza distinzione tra questioni sull’an e questioni sul quantum. Nel merito ha ritenuto applicabile l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, unitamente alle clausole della Convenzione Consip e del Capitolato tecnico, che prevedevano l’aggiornamento annuale dei corrispettivi, dal secondo anno di attività, nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi. La disciplina della revisione è stata qualificata come imperativa e non derogabile, con integrazione automatica delle pattuizioni difformi ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi per il periodo ottobre 2018-febbraio 2020. La domanda sugli interessi moratori è stata accolta solo parzialmente: gli interessi ex d.lgs. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfacimento, e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza non era ancora esigibile il credito revisionale. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto, con compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La giurisdizione esclusiva comprende tutte le controversie sulla revisione prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuativa o periodica, sia quanto all’an sia quanto al quantum della pretesa.
art. 115 d.lgs. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa per la revisione dei prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture a esecuzione continuativa o periodica, prevalente sulla disciplina civilistica generale.
art. 10, comma 5, Convenzione Consip
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) con le modalità indicate al par. 9.4 del Capitolato Tecnico.
La Convenzione recepisce la disciplina legale della revisione e individua le modalità di applicazione mediante il richiamo al Capitolato tecnico.
art. 9.4 Capitolato tecnico
Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Per le attività a canone l’aggiornamento deve essere applicato annualmente, dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale, nella misura integrale della variazione dell’indice FOI al netto dei tabacchi.
artt. 1339 e 1419 c.c.
La clausola imperativa di revisione integra automaticamente il contratto; le pattuizioni difformi sono nulle nella parte incompatibile, senza travolgere l’intero contratto.
art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002
Gli interessi moratori sulle somme riconosciute a titolo revisionale decorrono dalla pubblicazione della sentenza, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, in assenza di una previa determinazione amministrativa sulla spettanza e di un credito già esigibile.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuativa o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia quando riguardano l’an della revisione sia quando riguardano il quantum.
- L’art. 115 del d.lgs. 163/2006 introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica generale dell’appalto e non derogabile dalle parti mediante clausole che escludano o comprimano il diritto alla revisione.
- Quando la legge e la lex specialis prevedono una clausola imperativa di revisione prezzi, essa si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c.; le pattuizioni incompatibili sono nulle ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza necessità di travolgere l’intero rapporto contrattuale.
- Nei contratti di servizi a esecuzione continuativa, se la lex specialis stabilisce l’aggiornamento annuale del canone sulla base dell’indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, il diritto alla revisione matura dal secondo anno di attività, secondo la misura e le modalità contrattualmente previste.
- Gli interessi moratori sul credito revisionale non decorrono automaticamente dalla scadenza dei corrispettivi ordinari, quando il diritto alla revisione richieda una previa determinazione sulla sua spettanza e sulla quantificazione; nel caso esaminato decorrono dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto, fino al pagamento.
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