Cassazione Civile, Ordinanza n. 32698/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista, esercente la professione di avvocato, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di controlli della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione per l’anno 2011 maggiori imposte IRPEF e IVA sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo applicabile la presunzione di maggior reddito sia per i versamenti sia per i prelevamenti non giustificati. In cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 10 e 12 L. 212/2000, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per i lavoratori autonomi non è più applicabile la presunzione che i prelevamenti bancari costituiscano compensi/reddito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 resta operante per i soli versamenti sui conti correnti del professionista, che questi deve dimostrare analiticamente estranei a fatti imponibili, mentre è venuta meno per i prelevamenti. La CTR, pur richiamando tale evoluzione, aveva poi erroneamente applicato la presunzione anche ai prelevamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione legale di maggior reddito derivante da movimentazioni bancarie resta applicabile ai soli versamenti per i professionisti/lavoratori autonomi; non opera più per i prelevamenti dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 633
Richiamato nel ricorso insieme all’art. 32 d.P.R. 600/1973, nel contesto dell’accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente come norma violata, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione.
art. 85 TUIR
Citatо per chiarire l’ampia nozione di "ricavi" utilizzata dalla giurisprudenza in relazione all’art. 32 d.P.R. 600/1973.
art. 109 TUIR
Citatо insieme all’art. 85 TUIR per la nozione ampia di ricavi nell’orientamento precedente.
art. 53 TUIR
Richiamato per affermare che la nozione di proventi/ricavi comprende anche quelli derivanti da attività di lavoro autonomo.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 sopravvive per i versamenti bancari, i quali si presumono compensi salvo prova analitica contraria dell’estraneità ai fatti imponibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti sui conti correnti dei professionisti non possono più essere automaticamente qualificati come maggiori compensi o redditi imponibili.
- In tema di accertamento bancario, il giudice di merito deve applicare correttamente la diversa disciplina tra versamenti e prelevamenti, senza estendere ai professionisti la presunzione relativa ai prelevamenti prevista per l’impresa.
- La prova contraria richiesta al contribuente professionista sui versamenti deve essere analitica e riferita specificamente alla natura non imponibile di ciascun movimento.
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