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Sentenza

Sentenza n. 4895/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 3124/2025 pubblicata il 23.4.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro all’esito del giudizio R.G. n. 956/2025, divenuta cosa giudicata, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202602122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’accredito di 500 euro per ciascuna annualità spettante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025 in favore di una ricorrente e 500 euro per ciascuna delle annualità 2023/2024 e 2024/2025 in favore dell’altra. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 ottobre 2025 ai fini dell’esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Persistendo l’omesso adempimento, le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione e che l’obbligo amministrativo consiste nel conseguire concretamente alle ricorrenti l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertata la notificazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio e l’assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega, prevedendo l’insediamento su istanza delle ricorrenti e l’esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all’adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere giudizialmente per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021

    Il commissario ad acta, una volta nominato e insediato, non priva l’amministrazione del potere di provvedere spontaneamente; la penalità di mora può quindi decorrere fino all’adempimento spontaneo o a quello effettuato dal commissario.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una prestazione o un’utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nei limiti della giurisdizione prevista dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta non soltanto ad adottare atti formalmente coerenti con il giudicato, ma a conseguire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia giudiziale.
  • L’accertamento del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo, del decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e dell’inerzia dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia successiva al termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere su istanza della parte vittoriosa e prevedendo la possibilità di delega nell’ambito dell’organizzazione amministrativa.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l’adempimento e fino all’adempimento spontaneo o a quello effettuato dal commissario ad acta.
  • La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non determinano, di per sé, la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere spontaneamente all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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