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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29224/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2004, emesso nei confronti della società poi fallita in relazione a fatturazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una presunta frode "carosello". La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo non provata dall'Ufficio la conoscenza, in capo all'acquirente, della possibile non provenienza della merce dal soggetto indicato in fattura e, inoltre, l'inesistenza materiale dell'azienda venditrice o altri elementi idonei a far dubitare della sua operatività. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa indicazione degli elementi posti a base del convincimento; 2) violazione dell'art. 17, 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dei principi UE sul riparto dell'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nelle frodi carosello; 3) omesso esame di fatti storici decisivi risultanti dal PVC e dall'avviso di accertamento recepito, tra cui elementi sintomatici dell'inesistenza delle società cartiere, dell'assenza di dichiarazioni fiscali, di sedi operative, delle modalità di pagamento e dei riscontri bancari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato che, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione la prova, anche presuntiva, della consapevolezza del cessionario di partecipare a un'evasione IVA o comunque della sua conoscibilità usando l'ordinaria diligenza; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha quindi censurato la CTR per avere richiesto come necessaria la prova dell'effettiva conoscenza della frode da parte del contribuente, senza valorizzare specifici fatti storici idonei a fondare il ragionamento presuntivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa motivazione/indicazione degli elementi del convincimento.

  • art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale base del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei principi sul riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti storici decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema IVA invocata insieme agli artt. 19 e 54 per contestare la decisione di merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema IVA invocata insieme agli artt. 17 e 54 per contestare la decisione di merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema IVA invocata insieme agli artt. 17 e 19 per contestare la decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere probatorio: all'Amministrazione spetta provare, anche per presunzioni, la consapevolezza o conoscibilità della frode; al contribuente la prova contraria della massima diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili per dimostrare la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in tema di presunzioni semplici, che possono fondare la prova della conoscenza o conoscibilità dell'operazione fraudolenta.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, anche in una frode carosello, deve provare - pure mediante presunzioni gravi, precise e concordanti - che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA.
  • Non è corretto pretendere la prova dell'effettiva e piena conoscenza della frode da parte del contribuente se non siano stati prima valorizzati specifici fatti oggettivi idonei a sorreggere il ragionamento presuntivo sulla sua consapevolezza o conoscibilità.
  • Una volta assolto dall'Ufficio l'onere di provare elementi oggettivi specifici della frode e della consapevolezza/conoscibilità del cessionario, incombe su quest'ultimo dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • Il giudice di merito deve valutare i fatti storici allegati e provati dall'Ufficio che siano rilevanti per accertare l'esistenza di società cartiere, il ruolo del fornitore apparente e la conoscibilità della frode da parte dell'acquirente; l'omessa considerazione di tali fatti può integrare vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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