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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25963/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Corrieri impugnava l'ordinanza dell'8/01/2025 con cui il Tribunale di Sorveglianza lo aveva ammesso alla detenzione domiciliare ma aveva rifiutato l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di 1 anno, 7 mesi e 29 giorni. Il ricorso contestava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato il rifiuto esclusivamente sulla gravità dei reati e su condotte pregresse e connesse ma anteriori alla condanna in esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che nel giudizio prognostico per l'affidamento in prova il Tribunale ha correttamente considerato sia la gravità dei reati e la condotta pregressa sia, soprattutto, l'assenza di attività riparatoria verso la persona offesa e la mancanza di elementi che dimostrassero l'avvio di un percorso di revisione critica. Di conseguenza il diniego dell'affidamento in prova è stato ritenuto motivato e proporzionato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 (Tomaselli), Rv. 285855 - 01

    La motivazione indica che il giudice deve considerare reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare; la gravità del reato non può essere di per sé decisiva e va data prevalente rilevanza alla condotta successiva ai fatti

    La Corte ricorda che il giudizio prognostico deve basarsi su una valutazione complessiva e concreta degli elementi conoscitivi e che non sussiste una presunzione generale di inaffidabilità basata solo su precedenti o gravità del reato

  • Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008 (Cesarini), Rv. 240306 - 01

    La mancata ammissione di colpevolezza non può essere considerata di per sé indice di pericolosità o mancato ravvedimento

    L'assenza di confessione non può essere automaticamente trasformata in prognosi sfavorevole; il giudice deve valutare circostanze e motivazioni concrete

  • Sez. 1, Sent. n. 9591 del 29/11/2000 (Pilo), Rv. 218235 - 01

    Per le misure alternative non è richiesta la prova che il processo rieducativo sia già compiuto; è sufficiente una prognosi positiva che indichi la possibilità di affrontare la residua pericolosità

    Non serve una completa revisione critica già attuata; è sufficiente che emergano segnali o l'avvio di un percorso rieducativo

  • Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995 (Litizia), Rv. 202131 - 01

    Richiami alla necessità di valutare concretamente i risultati dell'osservazione della personalità e gli elementi che indicano il possibile reinserimento

    Conferma l'importanza delle risultanze istruttorie e dell'indagine socio-familiare come base prognostica

  • Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 (Naretto), Rv. 258402

    Ribadito che non si può richiedere la prova di una completa revisione critica del proprio passato per concedere una misura alternativa

    Ulteriore conferma che il giudizio è prognostico e richiede la verifica dell'avvio di un processo rieducativo, non della sua conclusione

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti penalisono elementi rilevanti ma non decisivi di per sé: il giudizio deve essere complessivo e basato su elementi aggiornati
  • Fondamentale è valutare la condotta successiva ai fatti oggetto della condanna (comportamento carcerario, partecipazione a percorsi trattamentali, assenza di nuove denunce, attività riparatorie)
  • La mancata ammissione di colpevolezza non può automaticamente escludere l'affidamento in prova; va valutata nel suo contesto
  • Non è necessario che il percorso di rieducazione sia già completato: è sufficiente che emergano segni concreti dell'avvio di una revisione critica della propria condotta
  • L'assenza di iniziative riparatorie verso la vittima o l'assenza di indizi di cambiamento concreto pesano negativamente sulla prognosi di reinserimento
  • Il giudice deve sempre motivare in termini concreti la valutazione prognostica, indicando gli elementi specifici che portano al rigetto o all'accoglimento della misura alternativa

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