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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27748/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava presunta violazione normativa (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p., in riferimento all'art. 648-ter.1 c.p.) sostenendo che il Tribunale di Latina avrebbe confuso il reato di riciclaggio con il diverso autoriciclaggio (concorso nel delitto presupposto) e che la qualificazione penalistica era stata applicata molti anni dopo le condotte contestate (fatti del 2007, penalità riferita al 2015). La difesa chiedeva quindi la censura della motivazione e della qualificazione giuridica posta a fondamento della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, ai sensi dell'art. 586, comma 4, c.p.p.: essendo il Tribunale pervenuto ad una pronuncia di assoluzione perché "il fatto tipico contestato non sussiste" (art. 530, comma 1, c.p.p.), dall'accoglimento del gravame non sarebbe derivato alcun vantaggio giuridicamente apprezzabile per il ricorrente, residuando solo un interesse morale. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in relazione al grado di colpa, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata. Decisione resa a Roma, camera di consiglio del 14/04/2023.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di censura del ricorrente (mancata o errata applicazione della norma incriminatrice). La Corte ha rilevato il motivo ma ha escluso interesse concreto all'impugnazione, senza entrare nella decisione di merito sulla questione sostanziale.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma penale relativa al riciclaggio (richiamata nel motivo di ricorso quale norma incriminatrice contestata). La questione era la qualificazione tra riciclaggio e autoriciclaggio, ma la Corte non ha esaminato nel merito la corretta applicazione della norma per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata dal Tribunale di Latina per pronunciare l'assoluzione "perché il fatto tipico contestato non sussiste"; tale esito è decisivo ai fini della carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

  • art. 586, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione. La Corte ha richiamato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso: l'impugnazione deve promettere un vantaggio giuridicamente apprezzabile per chi la propone.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per inammissibilità del ricorso: conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; la Corte l'ha applicata nella pronuncia di condanna al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Citata rispetto al principio che consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie in presenza di colpa nella proposizione di impugnazioni prive di interesse; la Corte di legittimità ha accolto tale criterio per la quantificazione della sanzione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 716 del 20/11/1997; Sez. U., n. 2110 del 23/11/1995; Sez. 6, n. 49554 del 11/9/2018)

    Precedenti richiamati a riprova del principio secondo cui l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e non meramente morale, e che l'impugnazione è strumento volto alla tutela di posizioni giuridiche rilevanti, non a soddisfare sole rimostranze di carattere ontologico o morale.

Massime di principio

  • Per proporre un ricorso è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale: deve esserci la ragionevole prospettiva che l'accoglimento del ricorso produca un vantaggio giuridico effettivo per il ricorrente.
  • L'insoddisfazione morale o la mera avversione alla motivazione del giudice di merito non costituiscono interesse apprezzabile ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Se il giudice di merito ha assolto perché "il fatto tipico non sussiste", difficilmente il soggetto assolto avrà un interesse concreto a proporre ricorso volto a modificare la motivazione; l'appello o la cassazione possono essere inammissibili se non prospettano esito utile.
  • Prima di proporre impugnazioni è necessario valutare se il vizio denunciato possa effettivamente mutare il risultato processuale: solo gli errori di diritto o di fatto idonei a produrre un vantaggio giuridico giustificano l'impugnazione.
  • L'immissione di un ricorso manifestamente privo di interesse può comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese: valutare attentamente la fondatezza e l'utilità dell'impugnazione per evitare responsabilità economiche.
  • In presenza di dubbi sulla qualificazione della condotta (es. riciclaggio vs autoriciclaggio) conviene circostanziare con evidenze come la rettifica della qualificazione potrebbe incidere sul regime di responsabilità; in assenza di tale incidenza l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.

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