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Ordinanza

Ordinanza n. 2754/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202301937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto che la cancellazione dall’albo ordinario del procuratore costituito, anche se seguita dall’iscrizione in una sezione speciale, determini l’interruzione automatica del processo secondo l’art. 301 c.p.c.; non ha quindi deciso le censure contro gli atti edilizi né regolato le spese.

TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione al patrimonio di un manufatto abusivo, ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione e verbale di inottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti comunali relativi all’acquisizione al patrimonio di un manufatto abusivo e all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, nonché del verbale di inottemperanza. Il TAR non ha esaminato i motivi di merito: all’udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato di non essere più iscritto all’albo ordinario degli avvocati dal gennaio 2025 e di essere da allora iscritto nella sezione speciale dei difensori degli enti pubblici, quale avvocato interno del Comune di Messina.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm..

    La disposizione, che richiama per l’interruzione le regole del codice civile, fonda la dichiarazione di interruzione del processo conseguente alla cancellazione del procuratore dall’albo.

  • art. 301, comma 1, c.p.c.

    la cancellazione, volontaria o autoritativa, dall’albo degli avvocati determina, ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c., l’automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo

    La cancellazione del procuratore costituito dall’albo determina automaticamente l’interruzione del processo; le attività processuali successive all’evento sono nulle se l’interruzione non viene rilevata.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la cancellazione del procuratore costituito dall’albo degli avvocati determina l’interruzione automatica del giudizio, in forza del rinvio dell’art. 79 c.p.a. alle disposizioni del codice di procedura civile; se l’evento non è rilevato, sono nulle le attività compiute successivamente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione

Testo integrale

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