Sentenza n. 4486/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 5 ottobre 2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35384, avente ad oggetto: «Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell’autorità giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato», con i relativi allegati, riferita ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 7 ottobre 2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, cosí come riepilogati nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1995/1996» e nella «Relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo 1996/1997»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022, notificata il 7 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare connesso al regime delle quote latte per i periodi 1995/1996 e 1996/1997. Sono stati contestati anche gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato un’istanza di improcedibilità, rilevando la sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023 stabilisce che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Tale inefficacia sopravvenuta ha eliminato l’interesse attuale e concreto della ricorrente a ottenere una decisione sull’illegittimità dell’atto originariamente impugnato, sicché il Collegio non ha esaminato il merito. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione; il dispositivo indica comunque le spese come compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’Agea prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e determina la sopravvenuta carenza dell’interesse attuale e concreto alla decisione sui ricorsi diretti contro tali comunicazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva di effetto l’atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato esonera il giudice dall’esame dei motivi di illegittimità dedotti, salvo che permanga uno specifico interesse alla decisione, non risultante nel caso esaminato.
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