Sentenza n. 2382/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del diniego prot. n. -OMISSIS- del 26.5.21 prot. partenza n. -OMISSIS- del 12/04/2021 del permesso di costruire in sanatoria di cui alla richiesta prot. -OMISSIS- del 30/06/2020 e di ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente in particolare: avvio del procedimento del 13.7.20 prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo a opere eseguite in difformità dal titolo edilizio originario
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, un'istanza di accertamento di conformità per la chiusura di due logge, la realizzazione di tramezzature interne e una tettoia, eseguite in difformità dalla concessione edilizia originaria. Il Comune aveva adottato un diniego fondato sulla non computabilità, ai fini volumetrici, di alcuni balconi interni, sull'esistenza di un ulteriore incremento volumetrico sul lato ovest e sul contrasto con il PRG. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 3.3 delle NTA del PRG quanto al computo dei balconi interni; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti riguardo alla loggia sul lato ovest; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per asimmetria tra preavviso di diniego e provvedimento finale; eccesso di potere per mancata considerazione delle tramezzature interne e della tettoia. Nel corso del giudizio il Comune ha inoltre prodotto una relazione tecnica che prospettava, quale autonoma ragione ostativa, l'eccesso volumetrico complessivo del lotto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha dichiarato inammissibile la relazione tecnica comunale prodotta in giudizio nella parte in cui introduceva, oltre un anno dopo il provvedimento e dopo la notifica del ricorso, una nuova ragione ostativa relativa all'eccesso volumetrico complessivo del lotto: tale argomento non era una mera esplicitazione di quanto già motivato, ma un nuovo presupposto di fatto e una nuova motivazione, inammissibilmente introdotti ex post. Nel merito, sulla base della verificazione, il Collegio ha ritenuto che gli artt. 3.2 e 3.3 delle NTA imponessero di computare nella superficie utile e nella volumetria i balconi interni non sporgenti, non rientrando essi nella categoria dei balconi aperti sporgenti esclusi dal calcolo. La volumetria assentita per l'unità immobiliare, correttamente calcolata includendo tali balconi, era pari a mc 493,80; l'eccedenza risultava pari a mc 2,142, ossia allo 0,43%, comunque inferiore al limite del 2% previsto dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. Anche considerando il volume tecnico senza decurtazione, l'eccedenza sarebbe rimasta inferiore alla soglia legale. La parte aggettante segnalata dal Comune era inoltre desumibile dai grafici allegati all'istanza e quindi riconducibile al perimetro della sanatoria, non costituendo un abuso autonomo ulteriore. I motivi relativi al computo dei balconi e all'erronea ricostruzione della volumetria sono stati ritenuti fondati e assorbenti. Sono stati altresì ritenuti integrati, benché assorbiti, il difetto di motivazione e l'asimmetria tra preavviso e provvedimento finale. È stato invece respinto il motivo concernente tramezzature interne e tettoia aperta, ritenute opere non soggette a permesso di costruire e non riconducibili all'accertamento di conformità ex art. 36. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità richiede la verifica della doppia conformità; nel caso concreto il diniego era illegittimo perché fondato su un erroneo calcolo della volumetria assentita e dell'incremento realizzato.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La soglia di tolleranza costruttiva del 2% per singola unità immobiliare escludeva, nel caso concreto, che l'eccedenza volumetrica accertata potesse impedire la sanatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non può fondarsi su una ragione ostativa autonoma e distinta rispetto a quella prospettata nel preavviso senza consentire un adeguato contraddittorio procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve indicare in modo specifico le ragioni ostative e il calcolo delle volumetrie rilevanti.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Le tramezzature interne e la tettoia aperta considerate nel caso concreto non erano soggette a permesso di costruire.
art. 66 c.p.a.
La verificazione tecnica è stata utilizzata per accertare il corretto computo delle volumetrie, la natura delle opere e il superamento della soglia del 2%.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo l'amministrazione non può introdurre, mediante memorie o relazioni tecniche depositate in corso di causa, nuovi presupposti di fatto o nuove ragioni giuridiche autonomamente ostative rispetto a quelle espresse nel provvedimento impugnato; è consentita soltanto la chiarificazione di elementi già desumibili dalla motivazione originaria.
- Ai fini del computo della volumetria edilizia, quando le NTA includono nella superficie utile le logge rientranti e i balconi coperti e chiusi lateralmente ed escludono soltanto i balconi aperti sporgenti, i balconi interni non sporgenti devono essere computati nella volumetria assentita.
- La soglia del 2% prevista dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 deve essere verificata con riferimento alla singola unità immobiliare e, quando l'eccedenza volumetrica resta al di sotto di tale limite, essa non può costituire ostacolo alla verifica della conformità edilizia nei termini dell'art. 36.
- Il provvedimento finale adottato dopo il preavviso di diniego non può aggiungere una ragione ostativa autonoma e distinta, non sottoposta al contraddittorio dell'interessato, senza violare l'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- Le opere interne riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla SCIA, e non soggette a permesso di costruire, non rientrano nell'ambito dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →