Sentenza n. 1099/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 11.6.2025 prot. n.312973 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, trasmesso in pari data, di rigetto dell'istanza, trasmessa con PEC del 18.2.2025, di rettifica degli elaborati del PPTR ex art.104 delle relative NTA, e del preavviso di rigetto ex art.10 bis L. n.241/1990 reso con nota prot. n.228384 del 2.5.2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Regione Puglia sull’istanza di rettifica e riperimetrazione degli elaborati del PPTR relativa all’Ulteriore Contesto Paesaggistico dei cordoni dunari, nonché il precedente preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego regionale dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, chiedendo la riduzione della perimetrazione dell’UCP “Cordoni dunari” in due porzioni denominate area A e area B. Con il primo motivo, riferito all’area B, hanno dedotto violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 104 delle NTA del PPTR, nonché eccesso di potere per motivazione inadeguata e insufficiente, errore sui fatti e sui presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che l’area non presentasse caratteristiche riconducibili a un cordone dunario: avrebbe avuto morfologia pianeggiante, prevalente vegetazione erbacea e accumuli di materiale terroso anziché sabbioso. Con il secondo motivo, indicato nell’epigrafe come riferito all’area A, ma descritto in motivazione come riferito all’area B, le ricorrenti hanno dedotto i medesimi vizi sostenendo che nella porzione interessata esistesse un varco stabile di separazione del cordone, utilizzato per il transito dei bagnanti e dei mezzi di pulizia della spiaggia, sicché la sua inclusione nella perimetrazione sarebbe stata contraria allo stato dei luoghi e alla documentazione acquisita. La Regione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, ritenendo che le censure avrebbero dovuto essere proposte contro gli originari atti di approvazione del PPTR, e ha comunque sostenuto la correttezza della perimetrazione, dell’istruttoria e della motivazione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestivo il ricorso. L’art. 104 delle NTA del PPTR consente infatti agli interessati di chiedere, anche dopo l’approvazione definitiva del Piano, la rettifica degli elaborati quando emergano errori di localizzazione o perimetrazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti; di conseguenza, la mancata impugnazione dell’originario PPTR non preclude né la presentazione dell’istanza di rettifica né l’impugnazione del successivo diniego regionale. Nel merito, il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati. La nozione di cordone dunario rilevante non è esclusivamente naturalistica, ma è quella normativa elaborata dalle NTA del PPTR, che comprende areali con accumuli naturali di materiale originati dal trasporto eolico, sia in fase attiva sia antichi, anche parzialmente occupati da strutture antropiche. La disciplina tutela inoltre non solo i cordoni integri, ma anche quelli degradati, perseguendone la conservazione e la possibilità di ripristino. Nel caso concreto, la stessa prospettazione delle ricorrenti confermava l’esistenza di cordoni dunari nell’area, contestandone soltanto la precisa delimitazione. Il TAR non ha ravvisato errori manifesti, illogicità o irragionevolezza nella valutazione tecnico-discrezionale regionale. Il provvedimento impugnato risultava adeguatamente motivato con riferimento allo stato dei luoghi, alla loro evoluzione nel tempo e all’esigenza di tutelare l’area dal progressivo degrado paesaggistico. La riduzione naturale o antropica dell’estensione dei cordoni non imponeva la riperimetrazione in diminuzione, potendo anzi giustificare il mantenimento della tutela per preservare la possibilità di ripristino. In presenza di valutazioni tecniche divergenti ma entrambe plausibili, il giudice ha ritenuto prevalente la valutazione dell’organo regionale istituzionalmente competente. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la specificità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 104 NTA del PPTR
Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all’art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR
La disposizione consente agli interessati di chiedere anche dopo l’approvazione definitiva del PPTR la rettifica degli elaborati per errori di localizzazione o perimetrazione e rende impugnabile il successivo provvedimento regionale di diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto trasmesso dalla Regione prima dell’adozione del diniego definitivo.
art. 3 l. 241/1990
È invocato dalle ricorrenti in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguata e specifica la motivazione del diniego regionale.
art. 50, n. 7, NTA del PPTR
areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche
Fissa la nozione normativa di cordone dunario, che comprende anche accumuli antichi, degradati o parzialmente occupati da strutture antropiche.
art. 56 NTA del PPTR
La disciplina è richiamata per evidenziare che la tutela riguarda anche i cordoni dunari degradati e mira alla loro conservazione e possibilità di ripristino.
art. 57, co. 4, NTA del PPTR
È richiamato quale ulteriore fondamento della possibilità di mantenere la tutela paesaggistica in funzione del ripristino dei cordoni dunari.
art. 134, co. 1, lett. c, d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa degli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR.
art. 143, co. 1, lett. e, d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa della disciplina degli ulteriori contesti paesaggistici nel piano paesaggistico.
art. 2, co. 8, l.r. Puglia 20/2009
È richiamato dall’art. 104 delle NTA quale disposizione ai sensi della quale la Regione procede alle rettifiche degli elaborati del PPTR.
Massime di principio
- L’art. 104 delle NTA di un piano paesaggistico che consenta la rettifica di errate localizzazioni o perimetrazioni permette agli interessati di attivare il relativo procedimento anche dopo l’approvazione definitiva del piano; la mancata impugnazione dell’atto originario di approvazione non preclude l’impugnazione del successivo diniego di rettifica.
- La nozione di cordone dunario prevista dalle NTA del PPTR ha natura normativa e non meramente naturalistica: comprende anche accumuli eolici antichi, degradati, in fase non attiva o parzialmente occupati da strutture antropiche.
- La riduzione o alterazione, naturale o antropica, delle caratteristiche fisiche di un cordone dunario non impone necessariamente la riduzione della relativa perimetrazione, quando il mantenimento della tutela sia funzionale alla conservazione o al possibile ripristino del contesto paesaggistico.
- La delimitazione dei cordoni dunari costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione paesaggistica; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di errori manifesti, travisamento, illogicità o irragionevolezza.
- Quando, in materia paesaggistica, siano prospettate valutazioni tecniche divergenti ma entrambe plausibili, deve prevalere la valutazione dell’organo amministrativo istituzionalmente competente, salvo che essa sia affetta da vizi macroscopici.
- Una motivazione che ricostruisca lo stato dei luoghi, la loro evoluzione nel tempo e le esigenze di conservazione e ripristino del contesto paesaggistico è idonea a sorreggere il diniego di riperimetrazione, se non emergono errori manifesti o illogicità.
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