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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25923/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per diffamazione pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della parte civile, a titolo di sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per diffamazione. I motivi dedotti erano due: primo, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; secondo, eccessività delle somme liquidate a titolo di provvisionale e di spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che è sufficiente un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; quanto alla provvisionale e alle spese, ha affermato che si tratta di statuizioni discrezionali di merito insindacabili in cassazione se non frutto di arbitrio o di manifesta illogicità e sorrette da motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una motivazione analitica su tutti i profili prospettati dalla difesa.
  • Le statuizioni relative alla provvisionale e alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto espressione di valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sono sindacabili in cassazione salvo che risultino manifestamente arbitrarie o sorrette da motivazione illogica o insufficiente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a valutazioni di merito correttamente motivate dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazione
RamiDelitti contro la persona

Testo integrale

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