Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43550/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di diritto e motivazione (art. 110, 43 e 648 c.p.) per avere i giudici di merito fondato la responsabilità sulla sola detenzione materiale della refurtiva e non valutato che l'imputato, quale legittimo proprietario dell'autovettura, poteva avere la disponibilità della somma trovata; 2) violazione delle norme sul procedimento e sui mezzi di prova (art. 507 e 603 c.p.p.), per aver escluso l'audizione del teste Nardi ritenuto incompatibile, nonostante non risultasse imputato in questo o in procedimenti connessi; 3) vizio di qualificazione giuridica (art. 712 c.p.), sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati in incauto acquisto; 4) vizio relativo alla recidiva (art. 99 comma 4 c.p.), lamentando l'omessa motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata e la mancata distinzione della tipologia di recidiva; 5) mancata valutazione della circostanza attenuante generale (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: i primi e il terzo motivo sono generici e riconducibili a nuova valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione; i giudici di merito hanno liberamente valutato la rilevanza degli indizi (beni occultati sotto la plancia, incongruenza della versione difensiva) e correttamente ritenuto perseguibile il dolo di ricettazione anche per prova indiziaria e per omessa spiegazione attendibile della provenienza. Il secondo motivo (incompatibilità del teste) è infondato e privo di autosufficienza; il quarto motivo è inammissibile per carenza di specificità nell'appello rispetto alla recidiva; il quinto motivo è manifestamente infondato poiché i giudici hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla concorso di persone nel reato (contestazione di partecipazione ma non decisivo per l'esito); utilizzato come norma richiamata nei motivi di vizio di diritto

  • art. 43 c.p.

    Richiamato in connessione con l'art.110 c.p. per questioni di responsabilità per fatti altrui; non ha mutato la valutazione di merito operata dai giudici

  • art. 648 c.p.

    Norma del reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo possa essere desunto anche da indizi e dall'omessa spiegazione attendibile dell'origine della cosa

  • art. 197 c.p.p.

    Norma che disciplina l'incompatibilità a testimoniare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'incompatibilità del teste Nardi per il coinvolgimento nel reato presupposto

  • art. 507 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nei motivi concernenti l'assunzione di mezzi di prova; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti

  • art. 603 c.p.p.

    Norma procedurale in tema di valutazione della prova: utilizzata nei motivi che contestavano l'esclusione dell'audizione del teste, ma i giudici di legittimità hanno confermato la valutazione di merito

  • art. 712 c.p.

    Norma che disciplina l'acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in incauto acquisto, trattandosi di valutazione di merito

  • art. 99 comma 4 c.p.

    Norma sulla recidiva reiterata: la Corte ha escluso la gravità della censura per carenza di specificità nell'appello e ha richiamato il principio che questioni di fatto non adeguatamente dedotte in appello sono inammissibili in cassazione

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice può limitarsi a richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p. e non deve necessariamente esaminarli tutti, purché indichi il criterio utilizzato

  • art. 133 c.p.

    Criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: utilizzati dai giudici di merito per motivare il diniego delle attenuanti al ricorrente

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma che ha consentito la formulazione di conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore Generale; citata procedimentalmente

  • art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi per il ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto/procedura): la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o infondati e altri inammissibili per carenza di specificità

  • art. 591 comma 4 c.p.p.

    Norma che consente la rilevazione in cassazione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, richiamata per giudicare inammissibile il quarto motivo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità e le sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; applicata per irrogare la somma alla Cassa delle Ammende e le spese

Massime di principio

  • La Cassazione verifica esclusivamente la legittimità e la logicità della motivazione; non può riqualificare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova.
  • Nel reato di ricettazione il dolo può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti e dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa trovata; spetta all'imputato fornire un'allegazione attendibile sull'origine, non la prova piena.
  • Le questioni relative all'incompatibilità del teste ai sensi dell'art.197 c.p.p. vanno valutate alla luce del concreto coinvolgimento nel reato presupposto; le censure generiche prive di autosufficienza sono inammissibili.
  • Le eccezioni relative alla recidiva devono essere specificamente dedotte in appello; mancanza di specificità rende la questione inammissibile in cassazione.
  • Per le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice deve richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminarli tutti, ma è indispensabile indicare il parametro ritenuto rilevante.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorsi manifestamente generici o volti a rimettere in discussione valutazioni di merito sono a rischio di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.