Cassazione Penale, Sentenza n. 43550/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di diritto e motivazione (art. 110, 43 e 648 c.p.) per avere i giudici di merito fondato la responsabilità sulla sola detenzione materiale della refurtiva e non valutato che l'imputato, quale legittimo proprietario dell'autovettura, poteva avere la disponibilità della somma trovata; 2) violazione delle norme sul procedimento e sui mezzi di prova (art. 507 e 603 c.p.p.), per aver escluso l'audizione del teste Nardi ritenuto incompatibile, nonostante non risultasse imputato in questo o in procedimenti connessi; 3) vizio di qualificazione giuridica (art. 712 c.p.), sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati in incauto acquisto; 4) vizio relativo alla recidiva (art. 99 comma 4 c.p.), lamentando l'omessa motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata e la mancata distinzione della tipologia di recidiva; 5) mancata valutazione della circostanza attenuante generale (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: i primi e il terzo motivo sono generici e riconducibili a nuova valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione; i giudici di merito hanno liberamente valutato la rilevanza degli indizi (beni occultati sotto la plancia, incongruenza della versione difensiva) e correttamente ritenuto perseguibile il dolo di ricettazione anche per prova indiziaria e per omessa spiegazione attendibile della provenienza. Il secondo motivo (incompatibilità del teste) è infondato e privo di autosufficienza; il quarto motivo è inammissibile per carenza di specificità nell'appello rispetto alla recidiva; il quinto motivo è manifestamente infondato poiché i giudici hanno adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla concorso di persone nel reato (contestazione di partecipazione ma non decisivo per l'esito); utilizzato come norma richiamata nei motivi di vizio di diritto
art. 43 c.p.
Richiamato in connessione con l'art.110 c.p. per questioni di responsabilità per fatti altrui; non ha mutato la valutazione di merito operata dai giudici
art. 648 c.p.
Norma del reato di ricettazione: la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo possa essere desunto anche da indizi e dall'omessa spiegazione attendibile dell'origine della cosa
art. 197 c.p.p.
Norma che disciplina l'incompatibilità a testimoniare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'incompatibilità del teste Nardi per il coinvolgimento nel reato presupposto
art. 507 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nei motivi concernenti l'assunzione di mezzi di prova; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti
art. 603 c.p.p.
Norma procedurale in tema di valutazione della prova: utilizzata nei motivi che contestavano l'esclusione dell'audizione del teste, ma i giudici di legittimità hanno confermato la valutazione di merito
art. 712 c.p.
Norma che disciplina l'acquisto di cose di sospetta provenienza: la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in incauto acquisto, trattandosi di valutazione di merito
art. 99 comma 4 c.p.
Norma sulla recidiva reiterata: la Corte ha escluso la gravità della censura per carenza di specificità nell'appello e ha richiamato il principio che questioni di fatto non adeguatamente dedotte in appello sono inammissibili in cassazione
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice può limitarsi a richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p. e non deve necessariamente esaminarli tutti, purché indichi il criterio utilizzato
art. 133 c.p.
Criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: utilizzati dai giudici di merito per motivare il diniego delle attenuanti al ricorrente
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma che ha consentito la formulazione di conclusioni scritte da parte del Sostituto Procuratore Generale; citata procedimentalmente
art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi per il ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto/procedura): la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o infondati e altri inammissibili per carenza di specificità
art. 591 comma 4 c.p.p.
Norma che consente la rilevazione in cassazione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, richiamata per giudicare inammissibile il quarto motivo
art. 616 c.p.p.
Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità e le sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente; applicata per irrogare la somma alla Cassa delle Ammende e le spese
Massime di principio
- La Cassazione verifica esclusivamente la legittimità e la logicità della motivazione; non può riqualificare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova.
- Nel reato di ricettazione il dolo può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti e dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza della cosa trovata; spetta all'imputato fornire un'allegazione attendibile sull'origine, non la prova piena.
- Le questioni relative all'incompatibilità del teste ai sensi dell'art.197 c.p.p. vanno valutate alla luce del concreto coinvolgimento nel reato presupposto; le censure generiche prive di autosufficienza sono inammissibili.
- Le eccezioni relative alla recidiva devono essere specificamente dedotte in appello; mancanza di specificità rende la questione inammissibile in cassazione.
- Per le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) il giudice deve richiamare i parametri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario esaminarli tutti, ma è indispensabile indicare il parametro ritenuto rilevante.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorsi manifestamente generici o volti a rimettere in discussione valutazioni di merito sono a rischio di inammissibilità.
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