Sentenza n. 3993/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il silenzio sull’istanza di riconoscimento di un titolo di studio rumeno e nominato un commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso di primo grado era stato proposto contro il silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania, presentata tramite la piattaforma dedicata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ai fini dell’accesso alle classi di concorso A-54, A01 e A60. Il TAR aveva accolto il ricorso e condannato l’amministrazione alle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza deducendo l’errata ricostruzione dei fatti, l’ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa e la violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale, in relazione all’art. 88 c.p.c. e all’art. 39 c.p.a. L’amministrazione ha evidenziato che, prima dell’udienza di discussione del 4 novembre 2025, aveva già adottato il decreto di riconoscimento del titolo, previo svolgimento di misure compensative, per alcune classi di concorso, nonché la comunicazione di rigetto per le classi non riconosciute; tali atti erano stati ricevuti dalla parte ricorrente tramite il portale dedicato e all’indirizzo indicato nella domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, alla data dell’udienza di discussione, l’amministrazione avesse già provveduto sull’istanza, sebbene dopo la proposizione del ricorso, mediante l’adozione del decreto di riconoscimento del titolo previo superamento di misure compensative e della comunicazione di rigetto per le classi di concorso non riconosciute. Di conseguenza, il ricorso contro il silenzio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR non avrebbe dovuto liquidare le spese del primo grado, poiché non era stata formulata una domanda di soccombenza virtuale. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
Richiamato dall’amministrazione, in combinato con l’art. 39 c.p.a., a fondamento della dedotta violazione dei principi di correttezza e lealtà processuale.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in combinato con l’art. 88 c.p.c. nel motivo d’appello relativo alla correttezza e lealtà processuale.
Direttiva 2005/36/CE
Individuata quale base normativa della presentazione dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione ma prima della decisione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se l’adempimento è intervenuto tardivamente rispetto alla presentazione del ricorso.
- In assenza di una specifica domanda di soccombenza virtuale, l’intervenuta adozione del provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio impedisce la liquidazione delle spese del primo grado sulla base della soccombenza dell’amministrazione, quando il giudizio deve essere definito per sopravvenuta carenza di interesse.
- La verifica della sopravvenuta carenza di interesse deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della decisione, considerando l’avvenuta definizione dell’istanza amministrativa, anche mediante provvedimenti distinti di accoglimento parziale e rigetto per le diverse posizioni o richieste.
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