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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento 1) del permesso di costruire n. 25/2025 del 30.05.2025 del Comune di Badia avente ad oggetto “Modifica dell’accesso all’edificio sito sulla p.ed. 155/1 C. C. Badia in San Cassiano – Micurà de Rü 6”; - e di ogni altro atto o provvedimento, eventualmente anche endoprocedimentale, preparatorio o presupposto, e in particolare: 2) del parere tecnico dell’Ufficio provinciale strade dd. 1.04.2025 prot. 321994; 3) del parere tecnico dell’Ufficio provinciale strade dd. 27.5.2025 prot. 457692; 4) della proposta formulata per il rilascio del permesso di costruire dal R.U.P. dd. 29.5.2025 nonché 5) dell’autorizzazione n. 66 dd. 29.5.2025, ai sensi del C.d.S., alla realizzazione di un nuovo accesso dalla SP 37 rilasciata dal Sindaco del Comune di Badia.

Giustizia amministrativa202500244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire per la modifica dell’accesso dalla strada provinciale a un edificio confinante, unitamente ai pareri, all’autorizzazione stradale e agli atti endoprocedimentali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un albergo confinante, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Badia per la realizzazione di un nuovo accesso dalla strada provinciale n. 37, in sostituzione dell’accesso esistente, e di una nuova rampa interamente collocata sulla proprietà della controinteressata, con muri di contenimento e ringhiera anticaduta. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990, dell’art. 22 del Codice della strada e dell’art. 46 del relativo regolamento, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il nuovo accesso fosse inutile perché il fondo disponeva già di un accesso comodo e idoneo; 2) violazione della disciplina urbanistica sulle distanze e delle norme edilizie provinciali, per invasione della proprietà della ricorrente mediante il piede di fondazione del muro di contenimento e per violazione della distanza di cinque metri dal confine; 3) difetto di istruttoria in ordine all’indice di impermeabilità del suolo, assumendo che la pavimentazione in cubetti di cemento avrebbe determinato una sigillatura del fondo; 4) violazione della disciplina sulla sicurezza degli accessi stradali, per asserita insufficiente visibilità e manovrabilità, nonché per l’ingiustificato superamento del primo parere negativo della Commissione comunale; 5) carenza di istruttoria e motivazione in relazione all’occupazione di circa venti metri quadrati della particella sulla quale insiste la strada provinciale. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità delle censure relative ai propri atti, ritenuti endoprocedimentali e privi di lesività autonoma, e ha difeso la correttezza dei propri pareri tecnici. La controinteressata ha eccepito il difetto di interesse ad agire e ha contestato nel merito tutte le doglianze.

La decisione

Il ricorso è stato accolto soltanto in parte. Il Collegio ha anzitutto distinto legittimazione e interesse a ricorrere, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22/2021: la vicinitas non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede l’allegazione di uno specifico pregiudizio e dell’utilità concreta derivante dall’annullamento. Ha ritenuto non meritevoli di tutela le doglianze concernenti la perdita dell’uso dell’accesso esistente, poiché tale accesso risultava svolgersi anche attraverso la proprietà della controinteressata e non era stata fornita prova della sua legittimità; parimenti generiche e soggettive sono state ritenute le allegazioni relative al pericolo per la circolazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare l’opportunità e l’utilità della modifica dell’accesso, profili riconducibili al merito amministrativo. Il secondo motivo è stato accolto limitatamente alla censura relativa allo sconfinamento: dalle sezioni progettuali risultava che il piede di fondazione del muro di contenimento fosse collocato nella proprietà della ricorrente. La spiegazione della controinteressata, secondo cui si sarebbe trattato di un errore grafico o di una rappresentazione specchiata, non è stata provata; il permesso è stato quindi annullato in parte qua. Sono state invece respinte, o dichiarate inammissibili, le censure sulle distanze: la rampa e il muro erano previsti a quota inferiore rispetto al terreno della ricorrente, senza riporti o innalzamenti; la ringhiera, quale parapetto anticaduta di altezza non rilevante ai fini dell’ingombro edilizio, non determinava violazione delle distanze. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse specifico e infondato nel merito, poiché la pavimentazione in cubetti con fughe consentiva il drenaggio delle acque e non incideva sull’indice di impermeabilità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di un pregiudizio concreto e per genericità, anche perché la ricorrente non aveva impugnato formalmente i pareri della Commissione comunale e non aveva dimostrato l’asserita preclusione della visibilità. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato, non essendo individuabile un pregiudizio derivante dall’occupazione della banchina stradale, analoga a quella normalmente necessaria per altri accessi. L’istanza istruttoria è stata respinta perché ultronea ed esplorativa. La controinteressata è stata condannata alle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Comune, non costituito, e della Provincia Autonoma di Bolzano.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    Disciplina l’autorizzazione per accessi e diramazioni dalle strade; la censura relativa alla sicurezza dell’accesso è stata comunque ritenuta inammissibile per difetto di interesse concreto e genericità.

  • art. 26 d.lgs. 285/1992

    Attribuisce al sindaco la competenza al rilascio delle autorizzazioni per accessi e diramazioni da strade statali, regionali o provinciali situate all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

  • art. 46 d.P.R. 495/1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di visibilità e manovrabilità degli accessi; la relativa censura è stata dichiarata generica e priva di specifico pregiudizio.

  • artt. 1, 3, 6 e 7 l. 241/1990

    Invocati in relazione ai principi di buon andamento, motivazione, istruttoria e partecipazione; il giudice non ha ravvisato vizi rilevanti, salvo l’illegittimità progettuale derivante dallo sconfinamento della fondazione.

  • art. 14 Norme di attuazione del PUC di Badia

    Disciplina urbanistica sulle distanze dal confine; non è stata ritenuta violata perché la rampa e il muro erano posti a quota inferiore e la ringhiera non rilevava come ingombro edilizio ai fini distanziali.

  • art. 2, comma 1, lett. p), n) e o), D.P.P. n. 24/2020

    Le distanze sono misurate in senso orizzontale; la disciplina sulla trasformazione della linea del terreno non si applica quando l’intervento comporta un abbassamento, anziché un innalzamento, del terreno. Ringhiere e parapetti fino a 1,50 metri sono irrilevanti ai fini dell’ingombro della costruzione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisasse una violazione autonoma decisiva.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio dell’Adunanza Plenaria; la sentenza applica i criteri secondo cui vicinitas e legittimazione non bastano da sole a dimostrare l’interesse al ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi contro titoli edilizi, la vicinitas può fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere: il ricorrente deve allegare uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale e l’utilità pratica derivante dall’annullamento.
  • L’interesse al ricorso non tutela pretese meramente fattuali, emulative o contra ius; quando l’utilità perseguita dipende dall’esercizio di un accesso attraverso la proprietà altrui, il ricorrente deve fornire almeno un principio di prova della legittimità di tale uso.
  • La contestazione dell’opportunità o dell’utilità sostanziale di un intervento edilizio, in assenza di violazioni di legge o di vizi di legittimità, attiene al merito amministrativo e non può essere esaminata dal giudice nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.
  • Un titolo edilizio è illegittimo nella parte in cui il progetto assentito preveda lo sconfinamento di opere o fondazioni nella proprietà del vicino; una successiva asserita variante o un errore grafico non provato non eliminano l’illegittimità dell’atto impugnato.
  • La disciplina delle distanze non è violata dalla realizzazione di una rampa e di un muro posti a quota inferiore rispetto al terreno del fondo confinante, quando non siano previsti riporti o innalzamenti della linea del terreno e gli elementi emergenti non costituiscano ingombro rilevante secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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