Cassazione Civile, Ordinanza n. 15613/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un professionista aveva agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivato da un colloquio presso la cassa previdenziale forense, nel corso del quale un funzionario gli avrebbe consigliato di chiedere all'INPS la pensione supplementare invece di presentare domanda di totalizzazione dei contributi. Secondo il ricorrente, l'ente avrebbe fornito un'informazione errata o incompleta, che lo avrebbe indotto a non attivare tempestivamente il diverso istituto previdenziale. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto della domanda di primo grado, rilevando che dall'agenda degli incontri risultava trattata anche la totalizzazione e che comunque non era provata la responsabilità della cassa. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per indebita inversione dell'onere della prova in una responsabilità qualificata come contrattuale; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte territoriale valorizzato una presunzione di esattezza dell'informazione senza gravi, precisi e concordanti indizi; violazione degli artt. 416 e 442 c.p.c. nonché 115 e 116 c.p.c., per mancato rispetto del principio di non contestazione e per una asserita decadenza istruttoria della cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e del merito, non consentita in presenza di doppia pronuncia conforme, e che comunque mancasse il presupposto decisivo per configurare una responsabilità dell'ente: l'informazione lamentata non era stata oggetto di specifica domanda formale all'ente e, soprattutto, riguardava una posizione previdenziale presso altro ente, non la cassa convenuta. La Corte ha richiamato il principio per cui la responsabilità contrattuale per errata informazione in ambito previdenziale sorge solo in presenza di una specifica domanda dell'interessato diretta a ottenere quei dati o quell'informazione, non essendo sufficiente una domanda finalizzata unicamente al conseguimento della prestazione.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità dell'ente fosse contrattuale e che l'onere della prova non potesse essere invertito
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio
art. 2727 c.c.
richiamato dal ricorrente contro il ricorso a presunzioni non sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente contro la presunzione di esattezza dell'informazione
art. 416 c.p.c.
richiamato per dedotta violazione delle preclusioni e del principio di non contestazione
art. 442 c.p.c.
richiamato per profili processuali del rito previdenziale
art. 115 c.p.c.
richiamato per lamentata violazione del principio dispositivo e di non contestazione
art. 116 c.p.c.
richiamato per lamentata falsa valutazione delle prove
art. 54 L. n. 88 del 1989
richiamato dalla Corte quale base dell'obbligo dell'INPS di fornire dati inerenti alla posizione assicurativa, con responsabilità solo a fronte di specifica domanda dell'interessato
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In materia di errata informazione resa da un ente previdenziale, la responsabilità contrattuale per omissioni o inesattezze informative sorge solo se il soggetto interessato abbia formulato una specifica domanda volta a ottenere quei dati o chiarimenti; non è sufficiente una domanda diretta soltanto al conseguimento della prestazione previdenziale.
- Quando la censura di legittimità mira, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dai giudici di merito, il ricorso è infondato, soprattutto in presenza di doppia conforme.
- Non è configurabile responsabilità dell'ente convenuto per un'informazione relativa a una posizione previdenziale diversa e presso altro ente, ove non risulti che quell'ente fosse tenuto a fornire proprio quel dato specifico.
- Il ricorrente che invochi una responsabilità da inesatta informazione deve provare la specificità della richiesta informativa, il contenuto dell'informazione dovuta e il nesso tra l'erroneità o omissione e il danno allegato.
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