Sentenza del 24/04/2015 n. 8347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta sostitutiva agevolata prevista dal D.P.R. n. 601/1973, artt. 15 e 17, a un finanziamento ipotecario a medio-lungo termine regolato mediante apertura di credito in conto corrente. L'Amministrazione sosteneva che la clausola contrattuale che consentiva alla banca di recedere ad nutum, anche verbalmente, rendesse l'operazione priva del requisito della stabilità e della durata minima superiore a diciotto mesi, escludendo quindi l'agevolazione e imponendo il recupero delle ordinarie imposte ipotecarie e catastali. Le contribuenti sostenevano invece che il contratto di finanziamento fosse autonomo rispetto al conto corrente e che il recesso non incidesse sulla stabilità dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che, quando il finanziamento è realizzato tramite apertura di credito in conto corrente, i relativi contratti debbano essere considerati unitariamente ai fini fiscali. La facoltà di recesso ad nutum della banca è idonea a far cessare la provvista e contrasta con il requisito della durata effettiva superiore a diciotto mesi richiesto per l'agevolazione. È stato invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo, relativo alla rilevanza fiscale dell'eventuale invalidità della clausola, poiché la Commissione regionale non aveva deciso tale questione, ritenendola assorbita. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà riesaminare anche le questioni assorbite e regolare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17
L'agevolazione riguarda le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine; la durata del vincolo deve essere superiore a diciotto mesi.
L'imposta sostitutiva agevolata si applica solo se, considerando il complesso delle clausole contrattuali, il finanziamento è effettivamente vincolante per oltre diciotto mesi. Una facoltà di recesso unilaterale ad nutum della banca esclude tale stabilità.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Gli atti devono essere tassati secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici.
La norma è stata invocata dall'Amministrazione per sostenere la tassazione ordinaria dell'operazione in base alla sua struttura ed effetti reali; la Corte non ha deciso nel merito questo motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13
La disposizione è stata richiamata quale norma che rende applicabile, in materia di imposte ipotecarie, il criterio interpretativo dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.
Codice civile, art. 1845
La clausola bancaria derogava alla disciplina ordinaria del recesso nell'apertura di credito, consentendo alla banca di recedere in ogni momento. Tale facoltà è stata considerata rilevante per valutare la stabilità del finanziamento ai fini fiscali.
Codice civile, artt. 1341 e seguenti
Le questioni relative alla validità della clausola vessatoria e alla necessità della specifica approvazione sono rimaste assorbite e non sono state esaminate dalla Cassazione.
Massime di principio
- Per verificare l'accesso a un'agevolazione fiscale su un'operazione finanziaria occorre esaminare unitariamente tutti i contratti e le clausole che concorrono a realizzarla, senza separare artificiosamente il finanziamento dal conto corrente utilizzato per erogare la provvista.
- Il requisito della durata minima superiore a diciotto mesi deve essere effettivo e risultare dall'insieme delle pattuizioni contrattuali: la mera indicazione di una durata superiore non basta se la banca può sciogliere il rapporto in qualsiasi momento.
- Una clausola di recesso unilaterale ad nutum può incidere direttamente sull'applicabilità dell'agevolazione, anche se la sua validità civilistica o la sua eventuale inefficacia non sono ancora state accertate.
- In sede di rinvio devono essere riesaminate le questioni rimaste assorbite dalla decisione cassata, comprese quelle relative alla validità della clausola e all'eventuale imposta sostitutiva già versata.
- In generale, ai fini tributari rilevano la struttura effettiva dell'operazione e gli effetti giuridici complessivi delle clausole, non soltanto la qualificazione formale attribuita dalle parti ai singoli contratti.
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