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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16037/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 629-bis c.p.p.: la mancata partecipazione al giudizio non sarebbe stata frutto di scelta consapevole e volontaria dell'imputato ma conseguenza dell'omessa notifica dell'avviso ex art. 415 c.p.p. e, soprattutto, dell'assenza al processo del difensore di fiducia la cui nomina, pur effettuata, non sarebbe stata annotata dall'ufficio giudiziario procedente. Si sosteneva dunque che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto irrilevante tale circostanza, affermando che l'imputato si era comunque posto nella condizione di sottrarsi consapevolmente e volontariamente al processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha confermato che il ricorrente ebbe conoscenza del processo per la regolare e tempestiva notifica del decreto di citazione a mani proprie presso il carcere in cui era ristretto; pertanto era in condizione di interloquire con il difensore e seguire il procedimento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dopo aver nominato un difensore, il soggetto deve mantenere contatti periodici essenziali per essere informato: la sua inattività integra colpa evidente che esclude il rimedio della rescissione del giudicato. Per tali motivi il ricorso è inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro di legittimità per la rescissione del giudicato; il ricorso lamentava violazione di tale disposizone ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per la rescissione non ricorressero perché l'imputato era venuto a conoscenza del procedimento.

  • art. 415 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente relativamente alla mancata notifica dell'avviso; la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione fosse regolare e tempestiva, per cui l'asserita omissione dell'avviso non giustificava la mancata partecipazione.

  • art. 625-ter cod. proc. pen.

    La Corte ha evocato la giurisprudenza interpretativa che limita l'accesso al rimedio straordinario (rescissione) quando la mancata conoscenza del processo deriv(i) da colpa evidente dell'imputato, ad esempio per mancato mantenimento dei contatti con il difensore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria nei confronti del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 640 cod. pen. e art. 648 cod. pen.

    Articoli del codice penale relativi ai reati per i quali era stata pronunciata la condanna di primo grado (richiamati nel capo di imputazione della sentenza di merito).

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata partecipazione non è ammissibile se l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento tramite notifica regolare: la conoscenza della citazione impone all'imputato di attivarsi con il difensore.
  • Dopo la nomina di un difensore di fiducia il soggetto ha l'onere di mantenere contatti periodici essenziali con lo stesso; la mancanza di tali contatti può integrare colpa evitabile e precludere i rimedi straordinari.
  • La semplice omissione dell'annotazione della nomina del difensore negli atti dell'ufficio non vale automaticamente a giustificare la mancata partecipazione se il soggetto è stato comunque informato formalmente dell'azione penale a suo carico.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato l'interessato deve provare la concreta impossibilità di conoscenza del processo non riconducibile a propria colpa: la prova dell'assenza di notifiche o di gravi irregolarità procedurali è decisiva.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e sanzionare il ricorrente con spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso.

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