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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21053/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (spedizioniere)

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva irrogato a un spedizioniere, operante quale rappresentante diretto di un importatore, sanzioni per responsabilità solidale, ritenendolo autore materiale della sottofatturazione del valore della merce importata. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la sanzione richiede la prova della colpevolezza e non può fondarsi su una presunzione automatica derivante dalla qualifica professionale di spedizioniere, altrimenti configurandosi una responsabilità oggettiva; ha aggiunto di non avere poteri di verifica sulla corrispondenza tra il valore fatturato e quello realmente corrisposto. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione di varie disposizioni in tema di diritti doganali e responsabilità, sostenendo che le norme richiamate dal giudice di merito avrebbero riguardato solo l'individuazione dei soggetti obbligati al tributo, non la responsabilità sanzionatoria, che resta personale e subordinata alla prova di una concreta partecipazione colpevole. Gli ulteriori motivi, poi assorbiti, riguardavano l'omesso esame di fatti decisivi, l'omessa pronuncia su questioni di appello e la motivazione sulla rettifica del valore in dogana.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo di ricorso. Ha censurato la decisione di merito perché aveva affermato la responsabilità solidale del rappresentante diretto per il solo fatto che questi aveva asseverato i dati della dichiarazione doganale e non aveva controllato l'effettività dei valori dichiarati, senza che l'Amministrazione avesse provato che fosse stato lo spedizioniere a fornire dati irregolari, incompleti o non veritieri, ovvero documenti inidonei o invalidi, conoscendone o dovendone conoscere l'irregolarità. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

    è stato invocato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.

    è stato invocato per omessa pronuncia e nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

    è stato invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    non può fondare una responsabilità sanzionatoria oggettiva o presunta; richiede la prova della colpevolezza dell'autore della violazione

  • art. 2, commi 6 e 7, legge n. 213/2000

    va letta nel quadro del diritto unionale e non come base di una automatica responsabilità sanzionatoria del rappresentante diretto

  • art. 38 TULD

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme su diritti doganali e obbligazioni tributarie

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    non consente di prescindere dalla prova di una effettiva partecipazione colpevole alla violazione

  • art. 2 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in relazione al principio di personalità della sanzione amministrativa tributaria

  • art. 10 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in relazione alla non punibilità di chi non abbia concorso alla violazione con dolo o colpa

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    richiamato nel quadro della disciplina della responsabilità personale nelle sanzioni tributarie

  • art. 1388 c.c.

    richiamato per il tema della rappresentanza diretta e degli effetti degli atti compiuti dal rappresentante

  • art. 201 CDC

    la responsabilità solidale del rappresentante diretto è configurabile solo nell'ipotesi in cui abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, conoscendone o dovendone conoscere l'irregolarità o invalidità

Massime di principio

  • In tema di sanzioni doganali, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore non risponde automaticamente in solido per il solo fatto di avere presentato o asseverato la dichiarazione doganale predisposta dall'importatore.
  • La responsabilità solidale del rappresentante diretto può essere affermata solo se l'Amministrazione provi che egli abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione, e che conosceva o avrebbe dovuto conoscere la loro irregolarità, incompletezza, non veridicità, inidoneità o invalidità.
  • Non è legittimo ricavare una responsabilità sanzionatoria da una presunzione fondata sulla sola qualifica professionale del soggetto o su un generico dovere di controllo sulla merce e sul suo valore effettivo, in mancanza della prova del concreto contributo colpevole alla violazione.
  • Quando viene escluso il presupposto oggettivo o soggettivo della debenza del maggior dazio per il rappresentante diretto, non può reggere neppure la sanzione collegata alla rettifica doganale.
  • La disciplina interna sulle responsabilità doganali deve essere interpretata in conformità al diritto unionale, che limita la responsabilità del rappresentante diretto ai casi in cui egli abbia effettivamente partecipato alla formazione della dichiarazione con dati o documenti erronei e consapevolmente, o comunque colpevolmente, inesatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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