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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10622/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., nei confronti di tutti e tre) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti, nei confronti di Giovanni e Ciro). I motivi di impugnazione sono quattro: 1) omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del memoriale presentato da Antonio (in cui negava responsabilità e spiegava la natura lecita di alcune videochiamate); 2) richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato con conseguente inutilizzabilità di atti compiuti oltre il termine annuale; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento per mancato versamento dei risultati e dei provvedimenti autorizzativi; 4) contestazione della sussistenza dell'associazione mafiosa e di quella di narcotraffico per Giovanni e Ciro (sostenendo che i collaboratori avrebbero riferito solo su spaccio interno al Parco Verde) e dedotta estraneità di Antonio a decorrere dal 2014 per effetto della detenzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: primo motivo (omessa valutazione del memoriale di Antonio) inammissibile perché la mancata considerazione di una memoria difensiva in sede cautelare non comporta nullità automatica e, oltre a ciò, la censura è generica e non dimostra come l'omissione abbia inciso sulla correttezza logico-giuridica dell'ordinanza; secondo e terzo motivo inammissibili per genericità e, quanto al secondo, per inapplicabilità ratione temporis della norma invocata (art. 335‑quater comma 5 introdotto dal d.lgs. 150/2022) al caso concreto; quarto motivo esorbitante rispetto ai vizi consentiti e, in ogni caso, generico e incapace di contrastare l'analitica motivazione del Tribunale del riesame che ha ricostruito la coesistenza delle due strutture associative e l'inserimento di Giovanni e Ciro nell'organigramma, nonché la perdurante capacità direttiva di Antonio nonostante la detenzione. Conseguenze: rigetto per inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    La norma è stata applicata come fattispecie di associazione di stampo mafioso; la decisione ritiene sussistenti indizi gravi di partecipazione e di ruolo apicale per gli indagati.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Invocata per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto coesistente tale associazione con quella mafiosa e ha motivato l'inclusione di Giovanni e Ciro nell'organigramma anche per l'attività di narcotraffico.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame avverso misure cautelari; il procedimento cautelare è stato esaminato in forza di questa disposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen. (come riscritto dal d.lgs. n.150/2022)

    Consente la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi proposti dopo il 30/06/2024; i ricorsi sono stati trattati con questa modalità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi dedotti con il terzo motivo (inutilizzabilità di intercettazioni); la Corte ha richiamato i limiti di specificità richiesti per tali censure.

  • art. 335‑quater, comma 5, cod. proc. pen.

    Disposizione introdotta dal d.lgs. 150/2022 sulla tempestività dell'iscrizione; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile ratione temporis al caso concreto e che, comunque, la difesa non abbia indicato con precisione gli atti affetti dal vizio.

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti.

Massime di principio

  • La mancata considerazione formale di una memoria difensiva in sede cautelare non comporta automaticamente nullità: la difesa deve dimostrare in che modo l'omissione ha inciso sulla motivazione e sull'esito della misura.
  • Per censurare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e ottenere l'inutilizzabilità di atti è necessario valutare la disciplina ratione temporis e indicare con precisione gli atti compiuti oltre il termine e la loro incidenza decisiva sul quadro indiziario.
  • Le doglianze di inutilizzabilità delle intercettazioni devono indicare quali specifiche captazioni o provvedimenti autorizzativi siano viziati e dimostrarne l'effetto decisivo: argomentazioni generiche sono inammissibili.
  • La mera richiesta di riesame dei fatti o una generica rivisitazione del materiale indiziario non è sufficiente: per ottenere la riforma di una misura cautelare occorre evidenziare vizi motivazionali o giuridici puntuali e dimostrabili.
  • Quando si contesta la persistenza di un ruolo direttivo di un detenuto, il giudice può desumere capacità di comando da elementi comunicativi e da relazioni con terzi; la difesa deve produrre elementi concreti contrari per smontare la ricostruzione motivata.
  • In sede cautelare è fondamentale che le censure siano specifiche e sorrette da chiari riferimenti agli atti e alla loro incidenza: l'indicazione generica di errori processuali conduce all'inammissibilità del ricorso.

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