Cassazione Penale, Sentenza n. 10622/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., nei confronti di tutti e tre) e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. stupefacenti, nei confronti di Giovanni e Ciro). I motivi di impugnazione sono quattro: 1) omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, del memoriale presentato da Antonio (in cui negava responsabilità e spiegava la natura lecita di alcune videochiamate); 2) richiesta di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato con conseguente inutilizzabilità di atti compiuti oltre il termine annuale; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento per mancato versamento dei risultati e dei provvedimenti autorizzativi; 4) contestazione della sussistenza dell'associazione mafiosa e di quella di narcotraffico per Giovanni e Ciro (sostenendo che i collaboratori avrebbero riferito solo su spaccio interno al Parco Verde) e dedotta estraneità di Antonio a decorrere dal 2014 per effetto della detenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: primo motivo (omessa valutazione del memoriale di Antonio) inammissibile perché la mancata considerazione di una memoria difensiva in sede cautelare non comporta nullità automatica e, oltre a ciò, la censura è generica e non dimostra come l'omissione abbia inciso sulla correttezza logico-giuridica dell'ordinanza; secondo e terzo motivo inammissibili per genericità e, quanto al secondo, per inapplicabilità ratione temporis della norma invocata (art. 335‑quater comma 5 introdotto dal d.lgs. 150/2022) al caso concreto; quarto motivo esorbitante rispetto ai vizi consentiti e, in ogni caso, generico e incapace di contrastare l'analitica motivazione del Tribunale del riesame che ha ricostruito la coesistenza delle due strutture associative e l'inserimento di Giovanni e Ciro nell'organigramma, nonché la perdurante capacità direttiva di Antonio nonostante la detenzione. Conseguenze: rigetto per inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
La norma è stata applicata come fattispecie di associazione di stampo mafioso; la decisione ritiene sussistenti indizi gravi di partecipazione e di ruolo apicale per gli indagati.
art. 74 T.U. stupefacenti
Invocata per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto coesistente tale associazione con quella mafiosa e ha motivato l'inclusione di Giovanni e Ciro nell'organigramma anche per l'attività di narcotraffico.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame avverso misure cautelari; il procedimento cautelare è stato esaminato in forza di questa disposizione.
art. 611 cod. proc. pen. (come riscritto dal d.lgs. n.150/2022)
Consente la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi proposti dopo il 30/06/2024; i ricorsi sono stati trattati con questa modalità.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai vizi dedotti con il terzo motivo (inutilizzabilità di intercettazioni); la Corte ha richiamato i limiti di specificità richiesti per tali censure.
art. 335‑quater, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione introdotta dal d.lgs. 150/2022 sulla tempestività dell'iscrizione; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile ratione temporis al caso concreto e che, comunque, la difesa non abbia indicato con precisione gli atti affetti dal vizio.
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata di eseguire gli adempimenti.
Massime di principio
- La mancata considerazione formale di una memoria difensiva in sede cautelare non comporta automaticamente nullità: la difesa deve dimostrare in che modo l'omissione ha inciso sulla motivazione e sull'esito della misura.
- Per censurare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e ottenere l'inutilizzabilità di atti è necessario valutare la disciplina ratione temporis e indicare con precisione gli atti compiuti oltre il termine e la loro incidenza decisiva sul quadro indiziario.
- Le doglianze di inutilizzabilità delle intercettazioni devono indicare quali specifiche captazioni o provvedimenti autorizzativi siano viziati e dimostrarne l'effetto decisivo: argomentazioni generiche sono inammissibili.
- La mera richiesta di riesame dei fatti o una generica rivisitazione del materiale indiziario non è sufficiente: per ottenere la riforma di una misura cautelare occorre evidenziare vizi motivazionali o giuridici puntuali e dimostrabili.
- Quando si contesta la persistenza di un ruolo direttivo di un detenuto, il giudice può desumere capacità di comando da elementi comunicativi e da relazioni con terzi; la difesa deve produrre elementi concreti contrari per smontare la ricostruzione motivata.
- In sede cautelare è fondamentale che le censure siano specifiche e sorrette da chiari riferimenti agli atti e alla loro incidenza: l'indicazione generica di errori processuali conduce all'inammissibilità del ricorso.
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