Cassazione Penale, Sentenza n. 04427/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della sostituzione della pena detentiva. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Ha però dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna resta confermata nei suoi elementi essenziali).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava vizio di motivazione per la mancata decisione della Corte d'appello in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla contestuale applicazione di una pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità o pena pecuniaria ai sensi degli artt. 56-bis e 56-quater L. 689/81). Tali istanze erano state presentate sia dall'imputato personalmente in udienza pubblica sia dal difensore munito di procura speciale, sicché il ricorrente deduceva l'omessa valutazione da parte della Corte distrettuale e la conseguente impossibilità di accedere al subprocedimento previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato in primo grado; la responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile dalla Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali entro i quali il ricorso per cassazione è stato proposto (limite di specificazione dei motivi).
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede il subprocedimento di conversione/sostituzione della pena detentiva. Il ricorrente lamentava di non avere potuto accedervi per mancata valutazione della richiesta di revoca della sospensione condizionale e di conversione della pena.
art. 598-bis cod. proc. pen. (e art. 4-bis richiamato)
"nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis ... può essere espresso sino alla data dell'udienza"
La disposizione (come modificata dal d.lgs. n.31/2024) consente all'imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena entro la data dell'udienza partecipata; quindi le istanze del ricorrente sono state ritenute tempestive.
art. 56-bis e art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689
Indicano le possibili pene sostitutive (lavori di pubblica utilità, pena pecuniaria) invocate dall'imputato come alternativa alla pena detentiva.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata nella motivazione della Corte d'appello per affermare che il beneficio della sospensione condizionale già concesso poteva essere, secondo quella Corte, incompatibile con l'applicazione della pena sostitutiva; la Cassazione ha però ritenuto insufficiente la valutazione operata e ha disposto il rinvio.
art. 99, comma 1, cod. proc. pen.
Principio secondo cui la rinuncia a un beneficio della esecuzione (atto dispositivo che incide sul trattamento sanzionatorio) è un diritto personalissimo esercitabile dall'imputato in prima persona o tramite difensore munito di procura speciale; la Corte ha richiamato questo principio per spiegare che la richiesta fatta personalmente dall'imputato e tramite difensore con procura speciale doveva essere valutata.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (art. 2, comma 1, lett. z)
Ha modificato le regole procedurali relative all'espressione del consenso alla sostituzione della pena, stabilendo termini più ampi per manifestarlo in occasione di udienze partecipate; la Cassazione ha ritenuto tempestiva la richiesta del ricorrente alla luce di tale novella.
Massime di principio
- La richiesta di revoca della sospensione condizionale e il consenso alla sostituzione della pena possono essere formulati fino alla data dell'udienza partecipata; sono quindi tempestivi anche se espressi in udienza, purché ricorra la partecipazione delle parti.
- La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale ha natura di atto dispositivo e riguarda diritti personalissimi: può essere compiuta dall'imputato direttamente o dal difensore solo se munito di procura speciale specifica.
- Se la Corte d'appello non valuta o non motiva adeguatamente la richiesta di conversione/sostituzione della pena, la sentenza è suscettibile di annullamento limitato a quella parte, con rinvio per nuovo esame della sostituzione, mentre l'accertamento di responsabilità può restare irrevocabile.
- La produzione documentale e la procura speciale per il difensore sono elementi essenziali: in caso di istanze che incidono su diritti personalissimi, è opportuno che il difensore sia espressamente autorizzato dall'imputato.
- In giudizi disciplinati dalle novità procedurali (es. d.lgs. n.31/2024), occorre verificare il rispetto dei termini e delle condizioni formali per esprimere il consenso alla sostituzione della pena; l'omissione di un esame motivato da parte del giudice di merito può aprire la strada al rimedio in Cassazione.
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