Cassazione Penale, Ordinanza n. 12959/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici, perché non specificavano gli elementi di critica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e manifestamente infondati, poiché miravano in sostanza a una diversa valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità degli elementi indiziari, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito è logica e non affetta dai vizi deducibili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure erano prive dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque tendevano a ottenere una rivisitazione del merito, inammissibile in cassazione. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indicato come norma incriminatrice del furto in abitazione per il quale era stata confermata la condanna.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici e indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 606 c.p.p.
Richiamato in via implicita nella parte in cui la Corte precisa che in cassazione non sono deducibili censure sul merito della motivazione diverse dai vizi tipizzati di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non basta contestare in termini assertivi la responsabilità o il trattamento sanzionatorio, ma occorre indicare con precisione gli errori della motivazione impugnata e gli elementi a sostegno della censura.
- È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di violazione di legge o vizio di motivazione, richieda in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, poiché tale rivalutazione appartiene al merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli vizi tipizzati: mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali della decisione.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione coerente e supportata da plurimi elementi indiziari, la censura che non si confronti puntualmente con tali argomenti è generica e non può essere accolta.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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