Cassazione Penale, Ordinanza n. 25161/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due distinti ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accolto il concordato sui motivi d'appello, riducendo la pena. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge per la ritenuta validità del concordato nonostante, secondo la prospettazione difensiva, mancasse la manifestazione di consenso dell'imputato perché uno dei due difensori che avevano proposto il concordato sarebbe stato privo di procura speciale. Il secondo ricorrente deduceva vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato, quanto a un capo di imputazione relativo a sostanze stupefacenti introdotte abusivamente in carcere, l'incertezza sulla conoscenza del colore del pacchetto giunto con drone all'interno della casa circondariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha rilevato che la presenza di una regolare procura speciale in favore di uno dei difensori, circostanza ammessa dallo stesso ricorso, rendeva pienamente regolare il concordato e dimostrava l'effettivo e concorde esercizio della facoltà difensiva, in coerenza con la volontà dell'imputato. Quanto al secondo, ha osservato che la motivazione d'appello non si fondava solo sul dato del pacco bianco trasportato da un drone e del contenitore dello stesso colore contenente droga, ma anche su una conversazione tra il ricorrente e altra persona, dalla quale emergeva la preoccupazione per eventuali controlli con unità cinofile; tale conversazione, collocata temporalmente in prossimità della consegna della sostanza, costituiva ulteriore indizio. Le doglianze del ricorso si risolvevano quindi in una mera rilettura del merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
La motivazione valorizza il compendio indiziario nel suo insieme e non una lettura atomistica dei singoli elementi, ritenendo insufficiente una censura che si limiti a proporre una diversa valutazione del merito.
art. 99 disp. att. c.p.p.
Viene in rilievo, per implicito, il concordato sui motivi d'appello e la necessità della valida partecipazione difensiva con procura speciale; la Corte afferma che la presenza di regolare procura speciale in capo a uno dei difensori rende regolare il concordato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di legge o di motivazione, mira in realtà a contestare la regolarità della valutazione di merito già compiuta dal giudice di appello.
- Il concordato sui motivi d'appello è valido se risulta il regolare esercizio della facoltà difensiva e la presenza di una procura speciale in favore di uno dei difensori consente di ritenere legittimamente espresso il consenso nell'interesse dell'imputato, quando dagli atti emerga la concordanza della decisione con la sua volontà.
- La valutazione probatoria deve essere apprezzata nel suo complesso: non è ammissibile censurare la sentenza di merito isolando un singolo dato quando la decisione si fonda su una pluralità di elementi indiziari convergenti.
- La prospettazione di una possibile lettura alternativa delle prove, senza individuare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, non integra un motivo di ricorso idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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