Cassazione Penale, Sentenza n. 33771/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna (a seguito di giudizio abbreviato) per omicidio commesso all'interno di un centro sportivo, lamentando: mancata acquisizione o valutazione di una prova decisiva (richiesta sospensione del processo per consentire l'interrogatorio di un teste/indicazione dell'autore materiale), difetto di individualizzazione delle singole condotte e erronea qualificazione in concorso ex art. 110 c.p. invece che come rissa (art. 588 c.p.) o concorso anomalo (art. 116 c.p.), violazioni in tema di nesso causale (art. 40 e 41 c.p.), e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Alcune difese hanno anche censurato la motivazione sul possesso e uso dei coltelli e sulla valutazione delle immagini video.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui si trattò di un'azione collettiva e simultanea di più aggressori armati che ha posto la vittima nell'impossibilità di difendersi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di persone) e infondata la riqualificazione in rissa; ha escluso l'applicabilità dell'art. 41 c.p. (causa sopravvenuta interruttiva) percheé necessario un evento del tutto atipico ed eccezionale; ha escluso il concorso anomalo ex art. 116 c.p. poiché i concorrenti avevano previsto o accettato il rischio dell'evento letale almeno nella forma del dolo eventuale; ha ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della condotta processuale dei ricorrenti. Conseguentemente, sono state confermate le condanne (quattordici anni di reclusione per ciascuno) e disposte le condanne alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il contributo materiale o morale alla realizzazione del reato da parte di più persone costituisce concorso; in azioni collettive e simultanee ogni partecipante risponde del complesso delle lesioni e dell'evento letale se ha agevolato l'azione comune e ha previsto o accettato il rischio dell'esito.
art. 575 cod. pen.
Norma che tutela la figura dell'omicidio; i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie a carico dei concorrenti, anche se la coltellata mortale non è stata attribuita a ciascuno degli odierni imputati.
art. 41 cod. pen.
La causa sopravvenuta interruttiva richiede un evento completamente atipico, autonomo ed eccezionale che introduca un rischio del tutto nuovo; la semplice maggiore efficacia del colpo mortale nell'ambito di un'aggressione collettiva non soddisfa questo requisito.
art. 40 cod. pen.
In tema di causalità, non rileva il singolo atto isolato ma la condotta collettiva: il contributo del singolo concorrente conta se integra un momento efficiente dell'azione collettiva riconducibile al medesimo disegno criminoso.
art. 116 cod. pen.
Il concorso anomalo si applica solo se il concorrente non ha neppure assunto l'evento alternativo nella forma del dolo eventuale; qui la Corte ha ritenuto che gli agenti avevano previsto o accettato il rischio dell'evento letale, escludendo l'anomalo.
art. 588 cod. pen. (rissa)
La rissa richiede l'esistenza di due fazioni contrapposte con reciproca volontà offensiva; la fattispecie non è stata ritenuta integrata perché il fatto è iniziato fra due persone e poi uno dei contendenti è stato accerchiato e massicciamente spalleggiato da terzi, configurando un'aggressione e non una rissa.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione del giudice del merito; l'assenza di precedenti non basta se prevalgono elementi negativi quali la gravità del fatto e la personalità del reo.
art. 477 comma 2 cod. proc. pen.
"soltanto per ragioni di assoluta necessità"
La sospensione del dibattimento per l'assunzione di prove va disposta soltanto per ragioni di assoluta necessità; la richiesta di rinviare a fini istruttori in altra sede non soddisfaceva questo requisito.
art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio d'appello il giudice può integrare l'istruttoria, ma la rinnovazione o l'acquisizione di nuove prove sono eccezionali e subordinate alla discrezionalità del giudice nei limiti dell'assoluta necessità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di rifusione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese.
Massime di principio
- In un'aggressione collettiva simultanea, chi partecipa armato e colpisce anche non mortalmente può essere ritenuto concorrente nell'omicidio ex art. 110 c.p. se la sua azione ha agevolato la condotta letale o se ha previsto/accettato il rischio dell'evento.
- L'art. 41 c.p. (causa sopravvenuta interruttiva) si applica solo per eventi assolutamente anomali e imprevedibili rispetto al rischio già creato: una coltellata più penetrante in un contesto di aggressione collettiva non basta.
- Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede che il concorrente non abbia nemmeno assunto l'evento nella forma del dolo eventuale; se invece il rischio era prevedibile e accettato, si applica l'art. 110 c.p.
- La rissa presuppone fazioni contrapposte fin dall'inizio; l'intervento massiccio di terzi a favore di uno dei contendenti che trasforma una lite bilaterale in un'aggressione non configura la rissa.
- In sede di appello (soprattutto dopo giudizio abbreviato) l'acquisizione di nuove prove o la sospensione del processo sono eccezionali: la parte deve motivare e il giudice valuta la necessità; non è titolo automatico per rinviare il dibattimento.
- La valutazione delle attenuanti generiche resta discrezionale del giudice del merito; l'assenza di precedenti non garantisce il riconoscimento se prevalgono elementi negativi attinenti al fatto o alla personalità.
- La prova del dolo omicidiario può essere desunta da circostanze esteriori (modalità dell'azione, uso di armi, accerchiamento, simultaneità), non solo da una dichiarazione esplicita di volere uccidere.
- Quando si valuta il nesso causale in contesti plurimi, conta il contributo efficace alla dinamica collettiva: la causalità non va scomposta sempre in cause isolate ma considerata nella risultante dell'azione comune.
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