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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33771/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna (a seguito di giudizio abbreviato) per omicidio commesso all'interno di un centro sportivo, lamentando: mancata acquisizione o valutazione di una prova decisiva (richiesta sospensione del processo per consentire l'interrogatorio di un teste/indicazione dell'autore materiale), difetto di individualizzazione delle singole condotte e erronea qualificazione in concorso ex art. 110 c.p. invece che come rissa (art. 588 c.p.) o concorso anomalo (art. 116 c.p.), violazioni in tema di nesso causale (art. 40 e 41 c.p.), e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Alcune difese hanno anche censurato la motivazione sul possesso e uso dei coltelli e sulla valutazione delle immagini video.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui si trattò di un'azione collettiva e simultanea di più aggressori armati che ha posto la vittima nell'impossibilità di difendersi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di persone) e infondata la riqualificazione in rissa; ha escluso l'applicabilità dell'art. 41 c.p. (causa sopravvenuta interruttiva) percheé necessario un evento del tutto atipico ed eccezionale; ha escluso il concorso anomalo ex art. 116 c.p. poiché i concorrenti avevano previsto o accettato il rischio dell'evento letale almeno nella forma del dolo eventuale; ha ritenuto legittimo il rigetto delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del fatto e della condotta processuale dei ricorrenti. Conseguentemente, sono state confermate le condanne (quattordici anni di reclusione per ciascuno) e disposte le condanne alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Il contributo materiale o morale alla realizzazione del reato da parte di più persone costituisce concorso; in azioni collettive e simultanee ogni partecipante risponde del complesso delle lesioni e dell'evento letale se ha agevolato l'azione comune e ha previsto o accettato il rischio dell'esito.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che tutela la figura dell'omicidio; i giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie a carico dei concorrenti, anche se la coltellata mortale non è stata attribuita a ciascuno degli odierni imputati.

  • art. 41 cod. pen.

    La causa sopravvenuta interruttiva richiede un evento completamente atipico, autonomo ed eccezionale che introduca un rischio del tutto nuovo; la semplice maggiore efficacia del colpo mortale nell'ambito di un'aggressione collettiva non soddisfa questo requisito.

  • art. 40 cod. pen.

    In tema di causalità, non rileva il singolo atto isolato ma la condotta collettiva: il contributo del singolo concorrente conta se integra un momento efficiente dell'azione collettiva riconducibile al medesimo disegno criminoso.

  • art. 116 cod. pen.

    Il concorso anomalo si applica solo se il concorrente non ha neppure assunto l'evento alternativo nella forma del dolo eventuale; qui la Corte ha ritenuto che gli agenti avevano previsto o accettato il rischio dell'evento letale, escludendo l'anomalo.

  • art. 588 cod. pen. (rissa)

    La rissa richiede l'esistenza di due fazioni contrapposte con reciproca volontà offensiva; la fattispecie non è stata ritenuta integrata perché il fatto è iniziato fra due persone e poi uno dei contendenti è stato accerchiato e massicciamente spalleggiato da terzi, configurando un'aggressione e non una rissa.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione del giudice del merito; l'assenza di precedenti non basta se prevalgono elementi negativi quali la gravità del fatto e la personalità del reo.

  • art. 477 comma 2 cod. proc. pen.

    "soltanto per ragioni di assoluta necessità"

    La sospensione del dibattimento per l'assunzione di prove va disposta soltanto per ragioni di assoluta necessità; la richiesta di rinviare a fini istruttori in altra sede non soddisfaceva questo requisito.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel giudizio d'appello il giudice può integrare l'istruttoria, ma la rinnovazione o l'acquisizione di nuove prove sono eccezionali e subordinate alla discrezionalità del giudice nei limiti dell'assoluta necessità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di rifusione delle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese.

Massime di principio

  • In un'aggressione collettiva simultanea, chi partecipa armato e colpisce anche non mortalmente può essere ritenuto concorrente nell'omicidio ex art. 110 c.p. se la sua azione ha agevolato la condotta letale o se ha previsto/accettato il rischio dell'evento.
  • L'art. 41 c.p. (causa sopravvenuta interruttiva) si applica solo per eventi assolutamente anomali e imprevedibili rispetto al rischio già creato: una coltellata più penetrante in un contesto di aggressione collettiva non basta.
  • Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. richiede che il concorrente non abbia nemmeno assunto l'evento nella forma del dolo eventuale; se invece il rischio era prevedibile e accettato, si applica l'art. 110 c.p.
  • La rissa presuppone fazioni contrapposte fin dall'inizio; l'intervento massiccio di terzi a favore di uno dei contendenti che trasforma una lite bilaterale in un'aggressione non configura la rissa.
  • In sede di appello (soprattutto dopo giudizio abbreviato) l'acquisizione di nuove prove o la sospensione del processo sono eccezionali: la parte deve motivare e il giudice valuta la necessità; non è titolo automatico per rinviare il dibattimento.
  • La valutazione delle attenuanti generiche resta discrezionale del giudice del merito; l'assenza di precedenti non garantisce il riconoscimento se prevalgono elementi negativi attinenti al fatto o alla personalità.
  • La prova del dolo omicidiario può essere desunta da circostanze esteriori (modalità dell'azione, uso di armi, accerchiamento, simultaneità), non solo da una dichiarazione esplicita di volere uccidere.
  • Quando si valuta il nesso causale in contesti plurimi, conta il contributo efficace alla dinamica collettiva: la causalità non va scomposta sempre in cause isolate ma considerata nella risultante dell'azione comune.

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