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Sentenza

Sentenza del 17/04/2023 n. 10162 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 2909 c.c. (giudicato esterno), assumendo che tra le stesse parti si fosse formato un giudicato con la sentenza n. 730/7/2019 della CTR Lombardia, che aveva ritenuto per altra annualità che il medesimo contratto di leasing si traduceva in cessione del fabbricato e quindi in assoggettamento ad IVA. Sosteneva che tale giudicato esterno ostava alla decisione favorevole alla contribuente e lamentava violazione di legge in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione allegava la sentenza formatasi poi in giudicato come elemento decisivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile il motivo per tardiva produzione del documento costitutivo del giudicato esterno: la sentenza passata in giudicato doveva essere prodotta con la notifica del ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 369 c.p.c.) o, comunque, entro venti giorni dalla notificazione; la notifica del ricorso è avvenuta il 22.05.2020 e la sentenza definitiva avrebbe dovuto essere depositata entro l'11.06.2020, mentre è stata depositata il 21.07.2020. La richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2 (per impossibilità derivante dall'emergenza pandemica) è stata ritenuta infondata perché la parte non ha provato un impedimento non evitabile: mancava documentazione di tentativi di ottenere copia o dell'esistenza di un divieto assoluto d'accesso fino al termine. La Corte ha quindi respinto il ricorso e non ha disposto nulla sulle spese a causa della mancata costituzione della società intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. c)

    Nella CTR era stato ritenuto applicabile il regime del plafond (esenzione/particolare regime IVA per cessioni intracomunitarie o similari) perché dal contratto di locazione finanziaria non risultava clausola che vincolasse le parti al trasferimento dell'immobile; la Cassazione non ha deciso il merito di questa interpretazione, essendo intervenuta sul profilo processuale.

  • Codice Civile, art. 2909

    Riferito alla questione del giudicato esterno: l'Agenzia invocava l'effetto vincolante di una sentenza precedente tra le stesse parti su questione affine. La Corte ha ricordato che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la sua prova deve essere tempestivamente prodotta.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Motivo di legittimità invocato dall'Agenzia per lamentare violazione di legge e contraddittorietà rispetto al giudicato esterno; la Corte ha valutato l'inammissibilità per ragioni di produzione documentale tardiva.

  • Codice di Procedura Civile, art. 369

    Stabilisce che i documenti nuovi, formatisi dopo il giudizio di merito ma prima della notificazione del ricorso per cassazione, devono essere prodotti con la notificazione del ricorso; la Corte ha applicato questo principio ritenendo tardivo il deposito effettuato dalla ricorrente.

  • Codice di Procedura Civile, art. 380-bis

    Norma richiamata in relazione alla memoria integrativa depositata dalla ricorrente; la Corte ha esaminato la richiesta di rimessione e la tempestività dei documenti.

  • Codice di Procedura Civile, art. 153, comma 2

    Previsione sulla rimessione in termini: la parte deve dimostrare impedimento non imputabile, caso fortuito o forza maggiore. La Corte ha ritenuto insoddisfacente la prova dell'impedimento dovuto alla pandemia e quindi ha respinto la richiesta di rimessione.

  • Cass. S.U. n. 13916/2006

    Precedente citato per il principio che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e che la relativa produzione è ammessa fino all'udienza di discussione, ma coordinato con le regole di produzione documentale in cassazione.

  • Cass. n. 26041/2016

    Richiamata per confermare che quando il giudicato si forma prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza e l'attestazione di definitività devono essere prodotte con la notificazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

  • Cass. n. 21794/2015 (giurisprudenza)

    Richiamata in relazione al principio che la rimessione in termini richiede prova di un impedimento non evitabile con comportamento diligente.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, ma la parte che intende invocarlo deve rispettare le regole di produzione documentale: se il giudicato si è formato prima della notificazione del ricorso per cassazione, la sentenza definitiva con attestazione di definitività va prodotta con la notificazione (art. 369 c.p.c.) o comunque entro i termini previsti.
  • La tardiva produzione di una sentenza che costituisce giudicato esterno comporta inammissibilità del motivo se non è ottenuta una valida rimessione in termini; la richiesta di rimessione ex art. 153 c.p.c. richiede prova concreta di un impedimento non evitabile (caso fortuito o forza maggiore).
  • L'emergenza sanitaria da sola non garantisce automaticamente la rimessione in termini: è necessario documentare gli effettivi tentativi e l'impossibilità di acquisire il documento con mezzi alternativi (ad es. modalità telematiche) entro il termine utile.
  • Nei giudizi tributari, anche quando sussistono pronunce favorevoli per altra annualità, il loro effetto vincolante come giudicato esterno richiede corretta e tempestiva produzione della sentenza definitiva; l'assenza di tale produzione può impedire l'utilizzo del precedente favorevole.
  • Per il contribuente che vuole avvalersi di una sentenza già passata in giudicato, è buona prassi ottenere e produrre subito l'attestazione di definitività e documentare i contatti/interventi effettuati per reperire tale documento in caso di difficoltà, onde evitare rischi procedurali in sede di impugnazione.

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