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Sentenza

Sentenza n. 1594/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 615/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 615/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 17 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a costituire la Carta elettronica del docente e ad accreditarvi € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito elementi comprovanti l’adempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato, il Collegio gli ha ordinato di costituire, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la Carta elettronica del docente in favore della ricorrente, con accredito complessivo di € 1.500,00, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori 60 giorni per provvedere su istanza della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00 per le spese del giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, che il Ministero deve applicare nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, la mancata dimostrazione dell’adempimento da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte qualora l’amministrazione rimanga inadempiente oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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