Cassazione Civile, Ordinanza n. 17224/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva disconosciuto, per l’anno 2012, la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla società, recuperando a tassazione i relativi importi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. I giudici di merito avevano ritenuto tali spese non congrue, non inerenti e quindi antieconomiche. In cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002: ha sostenuto che, trattandosi di sponsorizzazioni in favore di una associazione sportiva dilettantistica, operasse la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità del costo, comprensiva dei requisiti di inerenza e congruità, non superabile dall’Amministrazione con il solo rilievo dell’antieconomicità. L’Agenzia ha resistito con controricorso, difendendo la decisione di merito. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la CTR aveva applicato il regime generale della deducibilità delle spese di sponsorizzazione invece della disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, citato, che per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche stabilisce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità entro il limite quantitativo previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva confermato il diniego di deducibilità, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio secondo cui le sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche, se ricorrono i requisiti di legge, sono assistite da presunzione legale assoluta di inerenza, congruità e natura pubblicitaria. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge sostanziale
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
norma speciale che deroga al regime generale del TUIR e introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità dei costi di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite quantitativo previsto
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come norma del testo unico che disciplina la pubblicità, cui l’art. 90, comma 8, rinvia per qualificare la spesa come pubblicitaria
art. 109 T.U.I.R.
indicato come regime generale derogato dalla disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, per le sponsorizzazioni a favore di ASD
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio
art. 383, comma 1, c.p.c.
richiamato per la cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
richiamato per il rinvio e per i principi cui il giudice di rinvio deve uniformarsi
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base del rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese di legittimità
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti normativi, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità e non possono essere riqualificate dall’Amministrazione come spese non inerenti o antieconomiche sulla base del solo giudizio di congruità economica.
- L’art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002 è norma speciale che deroga al criterio generale di deducibilità fondato sull’inerenza e sulla congruità: se il beneficiario è una associazione sportiva dilettantistica e la spesa rientra nel limite annuo previsto, opera una presunzione legale assoluta di deducibilità.
- Quando il giudice di merito decide una controversia su sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche applicando il regime generale anziché la disciplina speciale, incorre in violazione di legge e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.
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