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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12513/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) per avere consegnato denaro al funzionario regionale Luigi De Luca, referente per i controlli formali e l'istruttoria delle pratiche di liquidazione, al fine di ottenere l'accelerazione della liquidazione di fatture a favore delle società Nuova Tecnopoli s.r.l. e Grillo Infrastrutture s.r.l. In appello e in cassazione il gravame contestava: (i) l'erronea qualificazione del fatto come corruzione perché De Luca non avrebbe materialmente adottato mandati di pagamento e non avrebbe esercitato poteri decisionali; (ii) l'irrilevanza della somma (importi dichiarati variabili e modesti) e l'inesistenza del nesso sinallagmatico; (iii) la possibile riqualificazione come traffico di influenze illecite (art. 346-bis) in quanto la somma sarebbe stata corrisposta come prezzo di intermediazione; (iv) errori nel diniego di attenuanti (art. 62 n.4, art. 323-bis e art. 62-bis cod. pen.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la qualificazione e la pronuncia di merito. Ha ritenuto provata la consegna di denaro e l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra Grillo e il funzionario De Luca, il quale svolgeva funzioni pubbliche rilevanti ai fini della liquidazione (controllo formale e impulso ai colleghi/direzione per il completamento dell'iter). La Corte ha escluso la riqualificazione in traffico di influenze (art. 346-bis) perché il comportamento si inquadra in un accordo diretto fra corrotto e corruttore, e ha precisato che anche somme modeste, se connesse a un atto funzionale, integrano il reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Ha altresì respinto le doglianze relative alle attenuanti: l'art. 62 n.4 non è applicabile al reato bilaterale della corruzione; la circostanza di particolare tenuità (art. 323-bis) è stata negata per la reiterazione e la valutazione complessiva della condotta; le attenuanti generiche (art. 62-bis) sono state negate sulla base della valutazione di merito della Corte. Conseguentemente il rigetto comporta il mantenimento della condanna e l'addebito delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che integra il reato l'accordo sinallagmatico tra corruttore e pubblico agente per l'esercizio di una funzione pubblica, indipendentemente dall'entità della somma: anche pagamenti modesti sono rilevanti se costituiscono corrispettivo per un comportamento funzionale.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamata come parte del titolo sui reati di corruzione; la sentenza si è concentrata sul concetto di esercizio della funzione e sul nesso tra utilità e attività funzionale.

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    La Corte ha chiarito che l'art. 346-bis si applica quando il mediatore agisce come terzo che sfrutta relazioni per ottenere utilità; se il mediatore agisce in accordo diretto col pubblico ufficiale, prevalgono le fattispecie di corruzione (clausola di riserva), pertanto nel caso di accordo diretto la fattispecie assorbente è la corruzione.

  • art. 323-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale - particolare tenuità)

    La Corte ha ricordato che l'attenuante va valutata sulla vicenda nel suo complesso (entità del danno, condotta, soggettività, reiterazione): la reiterazione delle condotte e la gravità complessiva hanno giustificato il diniego dell'attenuante.

  • art. 62, n. 4 cod. pen. (attenuante per danno o lucro di speciale tenuità)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante patrimoniale di speciale tenuità al delitto di corruzione perché quest'ultimo è un reato bilaterale che non consente di identificare un soggetto danneggiato in senso tradizionale; inoltre l'applicazione richiede una valutazione del danno e del lucro complessivamente di speciale tenuità che nel caso non è emersa.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La concessione o diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: la Corte ha ritenuto motivato il diniego sulla base della reiterazione delle condotte e del comportamento processuale dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen. (criteri per le attenuanti generiche)

    La sentenza ha richiamato la necessità che il giudice di merito consideri i parametri indicati dall'art. 133 nel valutare le attenuanti generiche; in questo caso la Corte d'appello ha effettuato tale valutazione e la Cassazione non l'ha ritenuta viziata.

  • d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

    Richiamato per sottolineare che l'accettazione di regali correlati alla definizione di pratiche amministrative non rientra nelle 'regalie d'uso' e contrasta con il codice di comportamento, rafforzando la valutazione di illiceità dell'accettazione di utilità.

Massime di principio

  • La qualificazione come corruzione non dipende dall'ammontare della somma: anche utilità modeste integrano il reato se sussiste un rapporto sinallagmatico tra la dazione e l'attività funzionale del pubblico agente.
  • Svolgere attività di controllo formale o partecipare all'istruttoria di una pratica amministrativa può configurare l'esercizio di funzione pubblica rilevante ai fini della corruzione, anche se il soggetto non adotta materialmente il mandato di pagamento.
  • L'art. 346-bis (traffico di influenze illecite) si applica principalmente ai mediatori terzi; quando il mediatore agisce in accordo con il pubblico ufficiale, prevale la qualificazione come corruzione.
  • Le circostanze attenuanti (particolare tenuità, danno o lucro di speciale tenuità, attenuanti generiche) richiedono una valutazione globale e comparata della condotta: la reiterazione dei comportamenti e il quadro probatorio limitano l'applicabilità delle attenuanti.
  • Il giudizio di merito sulla concessione o diniego delle attenuanti generiche è largamente discrezionale e difficilmente censurabile in cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria.
  • Le 'regalie' riconosciute come correlate alla definizione di pratiche amministrative non giustificano l'accettazione da parte del dipendente pubblico secondo il codice di comportamento; pertanto la giustificazione della sporadicità o modestia del dono è debole se collegata a pratiche amministrative.

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