Cassazione Civile, Sentenza n. 21281/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti da G.E. (residente in Lussemburgo) nel 1996 e 1997 da Nuovo Pignone Holding, invocando l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia (Direttiva 90/435/CEE) e dagli artt. 27 e 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. L'Amministrazione ha negato il rimborso ritenendo che l'attribuzione della partecipazione a G.E. costituisse abuso del diritto (finalità elusiva) e che la documentazione prodotta fosse insufficiente
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per carenze di autosufficienza e perchè la questione sulla documentazione risultava assorbita; il terzo motivo, incentrato sull'interpretazione dell'art. 27-bis (preclusione del rimborso per società costituite esclusivamente o principalmente per beneficiare del regime), è stato ritenuto inammissibile in parte e nel merito infondato. La Corte ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto il diritto al rimborso in quanto la G.E. risultava una società con attività economica effettiva (intermediazione finanziaria, acquisizione e gestione partecipazioni, tesoreria) e non una costruzione artificiosa: elementi significativi erano la persistenza dell'attività negli anni, la mancata riversione dei dividendi alla capogruppo extra-UE e la conservazione da parte della controllante di una quota rilevante del capitale
Norme richiamate
Direttiva 90/435/CEE (direttiva madre-figlia)
Consiglio, 23 luglio 1990
Assicura la neutralità fiscale delle distribuzioni di utili tra società collegate UE; le limitazioni ai benefici devono essere interpretate in funzione della libertà di stabilimento e possono giustificarsi solo per contrastare costruzioni puramente artificiali finalizzate all'elusione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis
Preclude il rimborso alle società partecipate costituite esclusivamente o principalmente per beneficiare del regime; la normativa opera valutando la finalità costitutiva e l'effettività dell'entità, non richiede la prova di un concreto risparmio d'imposta
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27
Norme interne che recepiscono gli effetti della direttiva madre-figlia per le ritenute sui dividendi
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Riferimento procedurale nelle istanze di rimborso (normativa procedurale fiscale)
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 49 TFUE
Principio di libertà di stabilimento che la disciplina della direttiva mira a tutelare; le restrizioni sono giustificate solo per contrastare abusi manifesti e costruzioni artificiose
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso delle ritenute sui dividendi con riferimento alla direttiva madre-figlia occorre dimostrare l'effettività economica della società percipientee: la mera detenzione di partecipazioni non prova automaticamente l'artificiosità
- I parametri di valutazione utili (cd. parametri-spia) sono: (a) substantive business activity test (svolgimento di attività economica effettiva), (b) dominion test (capacità di disporre liberamente dei dividendi), (c) business purpose test (ragioni economiche dell'interposizione)
- La prova della non abusività può ricavarsi da bilanci, documentazione contabile e circostanze fattuali quali persistenza dell'attività nel tempo, autonomia decisionale, trattenimento e impiego dei dividendi nella percipiente e assenza di immediati riversamenti alla capogruppo
- La preclusione del rimborso ai sensi dell'art.27-bis opera sulla base della finalità costitutiva/operativa della partecipata (se esclusiva o principale per ottenere benefici) e non richiede la prova di un risparmio d'imposta già conseguito
- Dal punto di vista processuale, in Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: i motivi devono contenere la riproduzione e gli elementi necessari per individuare il vizio; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti già valutati dai giudici di merito
- Se l'Amministrazione intende preservare specifiche questioni per il giudice del rinvio deve proporre gli opportuni rimedi (es. ricorso incidentale condizionato) altrimenti può operarsi effetto di giudicato interno su questioni non impugnate
- In caso di holding/sub-holding, l'analisi deve concentrarsi sulla effettiva autonomia e padronanza nella gestione delle partecipazioni e dei flussi di cassa, non sul solo fatto che la società svolga attività di gestione di partecipazioni
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